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MUTUI: DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

2 minuti, Redazione , 12/01/2021

Mutui: detraibilità degli interessi passivi e cause di forza maggiore

Se lo spostamento della residenza nell'immobile acquistato con mutuo è ritardato a causa di forza maggiore spetta una proroga del termine per la detraibilità degli interessi

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Con Risposta agli interpelli n 6 e 8 del 5 gennaio 2021 l’agenzia delle entrate chiarisce che la detrazione degli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa spetta con una proroga dei termini se lo spostamento della residenza è avvenuto con ritardo a causa di forza maggiore da covid.

Se l’adempimento di adibire l'immobile ad abitazione principale

  • entro un anno dall’acquisto
  • entro due anni dall'acquisto con ristrutturazione

è stato impedito dal covid e quindi da forza maggiore, spetta ugualmente la detrazione degli interessi passivi sul mutuo entro un anno, o entro due in caso di ristrutturazione, a decorrere dalla data del rogito con termini maggiorati e pari al ritardo imputabile al lockdown.

Vediamo i dettegli dei due casi specifici proposti negli interpelli che si allegano in calce.

Un istante ha acquistato con mutuo passivo un immobile in data 10 agosto 2018 con necessità di lavori di ristrutturazione prima di poterlo abitare. 

In base all'art 15 comma 1 lett b del DPR 917/86 la detrazione degli interessi passivi spetta a decorrere dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro i due anni dall'acquisto vista la necessità di ristrutturare. 

A causa del covid e dei relativi provvedimenti di limitazione agli spostamenti l'istante non ha potuto ultimare la ristrutturazione nè trasferirvi la residenza. 

L'altro istante riferisce invece di aver acquistato un appartamento con mutuo stipulato contestualmente all’atto di acquisto in data 29 maggio 2019. 

La normativa prevederebbe che per avere diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo l’istante avrebbe dovuto spostare la residenza entro un anno dal rogito ovvero entro il 29 maggio 2020.

Anche questo secondo istante non ha potuto provvedere entro tale data ma lo ha fatto con ritardo ossia entro il 29 giugno 2020. La circostanza è stata generata dal covid e da tutti i provvedimenti sugli spostamenti ad esso relativi.

L’agenzia delle entrate ricorda che la detrazione degli interessi passivi spetta per un importo non superiore a 4.000 euro annui per gli immobili adibiti entro un anno dall’acquisto ad abitazione principale (art 15 comma 1 lett b del DPR 917/86) oppure entro due anni dal rogito in caso di ristrutturazione.

Aggiunge che nel caso in cui lo spostamento della residenza sia stato impedito da causa di forza maggiore si potrà fruire di una proroga dei termini stessi.

Più precisamente l’agenzia chiarisce che lo spostamento nell’immobile dovendo avvenire con l’espletamento di alcune attività quali ad esempio il trasloco, l'acquisto mobili ecc ed essendo state tali attività rese impossibili dai provvedimenti sugli spostamenti avvicendatisi dal 28 febbraio al 2 giugno 2020, i contribuenti istanti potranno avere una proroga sul termine di un anno e di due anni prescritti dalla normativa ossia tali termini saranno maggiorati del tempo di ritardo causato dal covid.

In particolare l'agenzia riporta quanto segue "In altri termini, tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile, l'istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale"

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Allegati

Risposta a interpello del 05.01.2021 n. 6
Risposta a interpello del 05.01.2021 n. 8

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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