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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: MINI PROROGA NEL DECRETO MILLEPROROGHE

3 minuti, Redazione , 07/01/2021

Lotteria degli scontrini: mini proroga nel Decreto Milleproroghe

Slitta al 1 febbraio la data per l'emanazione del provvedimento delle Dogane per l'avvio del concorso a premi Lotteria degli scontrini

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Il Decreto Milleproroghe pubblicato in GU 323 del 31 dicembre 2020 prevede una ulteriore proroga della partenza del concorso a premi denominato lotteria degli scontrini.

In particolare le modifiche apportate alla Legge 232 del 2016 ai commi 540 e 544 riguardano: 

  1. l'avvio della Lotteria sarà definito con provvedimento delle Dogane da adottare entro il 1 febbraio 2021
  2. il consumatore, qualora l'esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla parteciapzione al concorso, può segnalarlo dal 1 marzo 2021 sul portale lotteria all'inidizzo seguente:https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/  L'agenzia delle entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione. 

Ricordiamo che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria.

L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti: al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti

  1. l’importo speso
  2. la modalità di pagamento (contante o elettronico)
  3. il codice lotteria

mentre NON arrivano altri dati descrittivi dell'acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato). Né l’esercente né altri potranno quindi risalire alla persona per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.

Se viene smarrito o dimenticato il codice lotteria, potrà facilmente essere visualizzato nella propria area riservata - attiva solo dal momento di avvio della lotteria - o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora” del sito del concorso in oggetto. Se poi si dovesse ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, si potrà comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

Il comma 544 della Legge 232/2016 ora integrato con la nuova data del 1 febbraio 2021 di avvio del conocorso già disciplinava:

  • le modalità  tecniche relative alle operazioni di estrazione,
  • l'entita' dei premi
  • il numero dei premi messi a disposizione,
  • nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

Ricordiamo che già il DL Rilancio aveva prorogato al 1 gennaio 2021 ora slittata al 1 febbraio la partenza del concorso a premi di cui ricordiamo brevemente il funzionamento:

  • acquistando beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro e mostrando il codice lotteria all’esercente esso verrà abbinato ai dati dell’acquisto.
  • ogni euro dell’acquisto si trasformerà in un biglietto virtuale della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.

Dal 1 dicembre 2020 è stato possibile generare dal portale lotteria il codice lotteria, per i dettagli su come fare si legga l'articolo  Lotteria degli scontrini: dal 1 dicembre possibile generare il codice lotteria

Il funzionamento della lotteria degli scontrini era stato disciplinato ma, alla luce dei provvedimenti emergenziali da covid e delle novità del Milleproroghe, ci sia attende che il prossimo provvedimento delle Dogane da emettere in concerto con l'agenzia delle entrate entro il 1 febbraio dovrà ridisegnare il quadro generale del quale si riportano i punti pricipali:

  1. inizialmente saranno previste estrazioni mensili con 3 premi di importo pari a 30 mila euro ciascuno e una estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro. (La prima estrazione mensile si svolgerà venerdì 7 agosto 2020 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020 entro le ore 23:59)
  2. successivamente le estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese.
  3. dal 2021 saranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5 mila euro ciascuno.
  4. la riscossione dei premi deve avvenire entro un termine di 90 giorni dalla ricezione della a comunicazione di avvenuta vincita.
  5. qualora i premi settimanali e mensili non fossero reclamati nel termine previsto, il loro ammontare andrà a concorrere alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale.
  6. I premi annuali non reclamati entro il termine previsto concorreranno invece alla formazione dei premi annuali per i successivi anni di riferimento.

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