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FATTURE A CAVALLO D'ANNO: DECISIONE EU AMMETTE LA RETROATTIVITÀ

Fatture a cavallo d'anno: decisione EU ammette la retroattività

Il Tribunale Ue ammette la retroattività delle fatture a cavallo d’anno. Spetta la detrazione IVA anche se la fattura arriva dopo il periodo, ma prima della dichiarazione

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Con una sentenza del Tribunale dell’Unione europea, relativa alla causa T-689/24, pubblicata l'11 febbraio, pronuncia di estrema rilevanza si prevede che debba essere consentita la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto, anche nell’eventualità in cui il cessionario o committente sia venuto in possesso della fattura di acquisto nell’anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

Questra la sintesi della novità, vediamo ora maggiori dettagli del caso di specie, relativo alla delicata questione delle fatture a cavallo d'anno.

1) Fatture a cavallo d'anno: decisione EU ammette la retroattività

Con una pronuncia destinata a incidere sulla gestione operativa dell’IVA, il Tribunale dell’Unione europea (Sezione pregiudiziale) ha chiarito che una norma nazionale non può impedire al soggetto passivo di detrarre l’IVA “nel periodo giusto” solo perché la fattura è stata ricevuta nel periodo d’imposta successivo, se però la fattura è comunque disponibile prima della presentazione della dichiarazione IVA.

Il caso nasce in Polonia (causa T-689/24, I. S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) e riguarda la detrazione dell’IVA su acquisti di gas ed energia elettrica: l’operazione è effettuata in un periodo, ma le fatture arrivano nel periodo successivo. 

La questione è se la detrazione debba “slittare” automaticamente. 

Il Tribunale rispondec di no, se al momento della dichiarazione la fattura c’è.

La sentenza ruota attorno a una distinzione che, nella pratica, fa tutta la differenza:

  • il diritto a detrazione “sorge” quando l’IVA diventa esigibile (art. 167 Direttiva IVA).
  • l’esercizio del diritto richiede il possesso della fattura (art. 178, lett. a) Direttiva IVA).

In altre parole: la fattura è una condizione formale per esercitare la detrazione, ma non può trasformarsi in un requisito che sposta in avanti la nascita stessa del diritto.

È proprio qui che il Tribunale va contro la regola nazionale oggetto di rinvio: una disciplina che collega il momento rilevante della detrazione non all’esigibilità dell’imposta, ma al periodo di ricezione della fattura, rischia di introdurre una condizione aggiuntiva non prevista dalla Direttiva IVA.

Il sistema IVA europeo si fonda su un’idea semplice: l’IVA deve gravare sul consumatore finale, non sull’operatore economico. 

Per questo il diritto a detrazione è considerato un cardine del meccanismo IVA.

Se un soggetto passivo non può detrarre nel periodo in cui il diritto è sorto, pur avendo la fattura disponibile prima di presentare la dichiarazione, finisce per sopportare temporaneamente un costo finanziario (un’IVA “anticipata” che non dovrebbe pesare su di lui). Secondo il Tribunale, questo effetto è incompatibile con i principi di:

  • neutralità dell’IVA (l’imposta non deve diventare un costo per l’impresa),
  • proporzionalità (le misure nazionali non devono eccedere quanto necessario),
  • e, nel ragionamento complessivo, con l’impostazione della Direttiva sull’immediatezza della detrazione.
Fonte immagine: chatgpt
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