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PROROGA CARTELLE ESATTORIALI E PIGNORAMENTI: IL TESTO DEL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

Proroga cartelle esattoriali e pignoramenti: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in GU il DL che proroga al 31 dicembre la sospensione delle cartelle di pagamento e dei pignoramenti che erano ripresi il 16 ottobre: in allegato il testo del decreto

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20.10.2020, il Decreto legge del 20.10.2020 n. 129 che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione

Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5. 

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

Ricordiamo che dal 16 ottobre era ripartita la riscossione che il Decreto di Agosto aveva differito al 15 ottobre 2020.

Il termine finale di sospensione precedentemente fissato al 31 agosto era stato prorogato fino alla fine dello stato di emergenza, inizialmente previsto per il 15 ottobre ma ora prorogato fino al  31 gennaio 2021.

Senza la proroga prevista dal decreto legge approvato il 18 ottobre 2020 e ora in attesa di essere pubblicato in gazzetta, i pagamenti sospesi in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 dovevano essere onorati entro il 30 novembre 2020 ossia entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione.

Ricordiamo che la sospensione riguarda i seguenti atti:

  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di accertamento esecutivi;
  • avvisi di accertamento in materia doganale;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali

È utile ricordare che a norma dell’art 514 del codice di procedura civile non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli

infine è utile sottolineare che l'agenzia delle entrate non può pignorare la prima casa purché:

  • essa sia l’unico immobile di proprietà del debitore
  • coincida con la sua residenza
  • sia adibita a propria abitazione
  • la stessa non sia di lusso (ovvero accatastata nelle categorie A1, A8 e A9).

Allegato

Decreto Legge del 20.10.2020 n. 129

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

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