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SUPERBONUS110%: ISOLAMENTO TERMICO AGEVOLATO SUL 25% DI SUPERFICIE COMPLESSIVA

2 minuti, Redazione , 24/09/2020

Superbonus110%: isolamento termico agevolato sul 25% di superficie complessiva

Il cappotto termico è agevolabile se i lavori riguardano almeno il 25% della superficie che si tratti di condominio o unità abitative indipendenti

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Gli interventi di isolamento termico possono avere diritto al superbonus 110% qualora siano realizzati su almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comportino un miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio.

Questo è quanto è stato chiarito dalla Agenzia in risposta ad un quesito di un contribuente pubblicato nella sezione FAQ del proprio sito internet espressamente dedicata al superbonus 110%.

Il quesito era rivolto a comprendere se per gli interventi di isolamento termico, ad esempio cappotto termico, spetta il superbonus 110% se sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative.

Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. 

Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.

Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. 

Resta fermo che l’intervento:

  • deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento
  • deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).

Cosi come chiarito inoltre dalla Circolare n 24 dell'8 agosto 2020  il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico:

  • delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), 
  • orizzontali (coperture, pavimenti) 
  • inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, 

che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all'interno di edifici plurifamiliari.

Rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che

  1. il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, 
  2. anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente 
  3. gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. 

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

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