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CONTRIBUTI NON VERSATI: NEL FALLIMENTO TUTTI A CARICO DEL DATORE

2 minuti, Redazione , 09/09/2020

Contributi non versati: nel fallimento tutti a carico del datore

Cassazione Sentenza n. 18333/2020 sugli obblighi nel fallimento, se il datore di lavoro non ha versato a tempo debito i contributi dovuti

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Il datore di lavoro che non versa tempestivamente la quota contributiva trattenuta dallo stipendio del dipendente, in sede di fallimento è tenuto al pagamento anche di tale quota , in quanto  credito retributivo per il lavoratore.

Questo il principio affermato dalla  Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18333 del 3 settembre 2020. Il caso riguardava il credito sia retributivo che contributivo vantato dal dipendente di una srl in fallimento . Il tribunale non aveva riconosciuto il credito relativo ai contributi non versati indicando il rischio di

di una duplice insinuazione nel passivo del  fallimento della società datrice di lavoro, da parte del  lavoratore e dell'INPS, per il medesimo credito relativo alla

quota contributiva a carico del dipendente,

I giu dicidella Corte suprema hanno invece ricordato che " tale rischio  è in radice escluso in quanto, ove il datore non abbia provveduto al tempestivo versamento della quota trattenuta sulla retribuzione del  dipendente, viene meno l'obbligo contributivo pro quota del lavoratore e quindi il credito del predetto assume interamente  natura retributiva.

Viene ricordato infatti  l'art. 19 della legge n. 218 del 1952  che prevede: "Il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi anche  
per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario e' nullo. Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il  contributo si riferisce"; ai sensi del successivo art. 23, comma 1, "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei  contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura  inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e

delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché  al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo"

Da cio deriva il fatto che l'intero credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è  propria (in tal senso Cass. n. 23426 del 2016). Il curatore del fallimento della SRL deve quindi riconoscere al dipendente l'intero credito.

Vedi su questa sentenza il Commento "Fallimento contributi e retribuzione"

Su queste basi la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del fallimento e rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di Prato in diversa composizione.

Allegato

Cassazione 18333/2020 credito retributivo

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