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TITOLARI DI REDDITI DI PENSIONE ESTERA : PARTICOLARITÀ E BENEFICI

Titolari di redditi di pensione estera : particolarità e benefici

Casi di esclusione della opzione e vantaggi per IVIE e IVAFE per le persone fisiche titolari di redditi di pensione estera che optano per l'imposta sostitutiva

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La Circolare n 21/E del 17 luglio della Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime agevolato per le persone fisiche titolari di redditi di pensione estera introdotto con la Legge di bilancio 2019, ed in particolare ha spiegato alcuni casi di esclusione da tale regime di uno o più stati esteri per volontà del contribuente.

Inoltre ha specificato quali sono le ulteriori agevolazioni ai fini della IVAFE e della IVIE per chi opta per tale regime.

Il regime in oggetto ricordiamolo, prevede l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, di qualsiasi categoria di redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche titolari di redditi da pensione estera che abbiano avuto la residenza fiscale all’estero e che la trasferiscono nel Mezzogiorno d’Italia. 

Per approfondimenti si legga lo speciale “Titolari di pensione estera residenti in Italia e imposta sostitutiva”

I contribuenti che intendano approfittare della agevolazione in questione esercitando l’opzione in dichiarazione dei redditi, possono, stando a quanto chiarisce la circolare, manifestare la volontà di non avvalersi della applicazione di tale regime con riferimento ai redditi prodotti in uno o più stati esteri. 

L'esclusione dall’imposta sostitutiva per certi stati, va esercitata come opzione espressa nella dichiarazione dei redditi nella quale si opta per l’applicazione, o con successiva modifica della stessa, avendo diritto per i redditi prodotti negli stati espressamente esclusi, all’applicazione del regime ordinario di tassazione. 

In altri termini il contribuente può scegliere come assoggettare a tassazione i redditi prodotti nei diversi stati esteri

Si precisa che una volta escluso un dato stato estero e di conseguenza aver scelto di tassare in modo ordinario i redditi prodotti in quello stato, non si potrà più modificare l’opzione di esclusione. 

Si potrà solo eventualmente ampliare l’opzione di esclusione ad altri stati. 

Da evidenziare che l’esclusione di uno o più stati non azzera il termine di durata della stessa opzione, cioè il termine di validità dei dieci anni che decorre dalla data di esercizio della prima opzione e a nulla rilevano le successive modifiche. 

La circolare specifica che per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, se spettante. 

Vi è da sottolineare inoltre che i contribuenti che hanno optato per questa agevolazione usufruiscono anche di un ulteriore vantaggio e cioè: 

  • esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale 
  • esonero dal pagamento dell’IVIE 
  • esonero dal pagamento dell’IVAFE 

Per quanto riguarda il primo punto la Legge di Bilancio 2019 chiarisce che i soggetti che si avvalgono della imposta sostitutiva per i redditi prodotti all’estero e che hanno trasferito la residenza in Italia nei comuni del Mezzogiorno come di sopra indicato, non sono tenuti al monitoraggio fiscale per le attività e gli investimenti esteri, ossia non dovranno indicarli nella dichiarazione dei redditi. 

Per ciò che riguarda il secondo punto tali soggetti sono esenti dall’IVIE ossia l’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero e detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati. 

Ricordiamo che sono soggetti passivi dell’imposta IVIE: 

  • il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); 
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. 

L’esenzione dal pagamento di tale imposta si applica nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti che hanno optato per il regime in esame o siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria, nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte anche se l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, vi è esenzione del pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE) Si ricorda che l’IVAFE è un’imposta dovuta da soggetti residenti per le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

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