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CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE: NUOVA PROROGA NEL DL SOSTEGNI

3 minuti, Redazione , 23/03/2021

Contratti a termine senza causale: nuova proroga nel DL Sostegni

Nuove deroghe in tema di contratti a tempo determinato nel Decreto Sostegni. Vediamo i dettagli e le novità

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Contratti a termine senza restrizioni fino a fine anno e azzeramento dei rinnovi già effettuati in tempo di COVID. Dopo la proroga della legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020) , nel nuovo Decreto Sostegni è contenuta una ulteriore proroga alla normativa di emergenza sui contratti a tempo determinato, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. 

 Come noto il decreto Liquidità, in ragione delle difficolta economiche legate alla pandemia da COVID 19, ha previsto alcune deroghe alla stretta normativa sui contratti a tempo determinato disciplinati dal Decreto Dignità (DL 87/2018) , deroghe poi prorogate dagli altri decreti legge di emergenza del 2020, fino all'ultimo intervento della legge di bilancio che portava al data al 31 marzo 2021.

Di fatto si tratta  della possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato:

  •  senza l'apposizione delle specifiche causali.
  • senza rispettare gli intervalli tra  successivi contratti (il cd. STOP&GO)
  • in deroga al numero massimo di contratti successivi.

La normativa straordinaria 2020 in tema di contratti a termine 

ASSENZA CAUSALI: 

Per i contratti di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione,  è prevista  la possibilità di rinnovo o proroga da stipulare  fino al 31 dicembre 2021 anche senza indicare le causali  introdotte dal decreto Dignità ovvero:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero 
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Va ricordato che in caso di primo contratto a tempo determinato, se superiore ai 12 mesi, si richiede comunque la motivazione Infatti, l'agevolazione riguarda esclusivamente:

  •  il rinnovo (ossia un secondo o successivo contratto a termine con il lavoratore) e 
  • la proroga (ossia la continuazione del contratto stipulato oltre la data inizialmente fissata ). 

DURATA E NUMERO DI CONTRATTI A TERMINE:

 Il rinnovo o proroga può avvenire una sola volta  per un massimo di 12 mesi e il limite complessivo di contratti a termine per un lavoratore nella stessa azienda resta fissato a 24 mesi, calcolati dalla data di entrata in vigore della norma (bisogna attendere la data di pubblicazione del decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale).

Inoltre le proroghe in questo periodo non vanno conteggiate nel numero massimo previsto dalla normativa ordinaria (massimo 4)

Vale la pena ricordare che il dlgs 81 2015  prevede, qualora il suddetto limite di ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento. Tuttavia, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici dell'Ispettorato del  lavoro competenti per territorio.  in merito, si  puo vedere quanto chiarito dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 71354,  per cui i precedenti rinnovi o proroghe non escludono la possibilità di ricorso a  questo particolare istituto.

STOP AND GO. 

Il decreto Sostegni  prevede anche la proroga per la non applicazione del cd. stop & go e cioè di quel periodo obbligatorio di stop previsto tra due contratti di lavoro a tempo determinato. 

L'ulteriore  novità del  Decreto Sostegno

Il testo del decreto, su sollecitazione delle parti sociali e anche di alcuni esperti è stato corretto in extremis inserendo  anche una ulteriore agevolazione per  cui  "Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti." Cio significa che l'agevolazione  interessa anche contratti  che abbiano già goduto di rinnovi o proroghe concessi dalle norme emergenziali, quindi rapporti di lavoro ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma.

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