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PATENT BOX NON SPETTA PER SOMME PERCEPITE E NON IMPUTABILI ALL’USO DI BREVETTO

2 minuti, Redazione , 28/04/2020

Patent box non spetta per somme percepite e non imputabili all’uso di brevetto

L’agevolazione spetta se i canoni derivano dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi connessi diretti e indiretti e fiscalmente rilevanti

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Secondo la risposta n 120 /E del 24 aprile del 2020 dell’Agenzia delle entrate non è agevolabile con patent box la somma percepita da una società che ha acquistato la titolarità e il diritto di ogni sfruttamento di un brevetto, nell’ambito di un contratto di Co-Developement and Licence Agreement e pagata dall’altra parte contraente quando tale somma è riferita a costi non riconducibili in modo diretto e immediato ai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali ma riferibili a costi per i quali si genereranno anche benefici per la stessa società che li ha pagati.

Ricostruendo i contenuti dell’interpello presentato dalla società x che ha acquistato un diritto di sfruttamento di un brevetto e successivamente ha stipulato con una società y un contratto di co-sviluppo e licenza di brevetto si osservi che x percepisce da questo contratto le seguenti tipologie di somme:

  • Una somma pagata da y per canoni di licenza al rilascio di autorizzazioni
  • Una somma pagata da y per canoni di commercializzazione
  • Una somma pagata da y per budget forfettario per consentire alla società x di svolgere attività di studio e ricerca con lo scopo di ottenere due autorizzazioni.

Nell’interpello x chiede all’Agenzia se tutte le suddette somme possano essere assoggettate a tassazione agevolata prevista dalla patent box e suggerisce una soluzione interpretativa affermativa in quanto secondo x si tratterebbe di somme che originano dall’utilizzo di un bene immateriale e relative alla sua esclusiva attività di ricerca e sviluppo di brevetti.

L’agenzia delle Entrate invece con risposta n 120/E pur ritendo l’ambito generale di riferimento corretto, ossia rientrante nella normativa del patent box ai sensi dell’art 6 del DM 28/11/2017 che ha sostituito il precedente DM del 30/ 7/2015 (istitutivo del patent box), ha rigettato la suddetta interpretazione.

Ricordando che il patent box è il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali quali:

  • software protetto da copy-right
  • brevetti industriali,
  • disegni e modelli,
  • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale, o scientifico giuridicamente tutelabili e istituito con la legge di stabilità del 2015.

l’agenzia ha dapprima qualificato le somme percepite da x come somme avute in ragione di un contratto di co-sviluppo e licenza e perciò qualificabile tra gli usi indiretti dei brevetti ai sensi del comma1 lett. a) dell’art 7 del DM 28/11/2017 e poi ha argomentato che tali somme per essere oggetto della agevolazione da patent box devono essere di due tipi:

  • derivanti direttamente dall’uso dei beni immateriali
  • derivanti da risarcimento a seguito di responsabilità ai sensi del comma 4 dello stesso art.7 e cioè “somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali di cui all'art. 6 e per violazione dei diritti sugli stessi beni.”

Non essendo le somme percepite da x a titolo di Development and Regulatory Work per il budget di spese rientranti in nessuna delle due tipologie su indicate, l’agenzia le ha qualificate come rimborso dei costi di ricerca e sviluppo del progetto e, in particolare, come quota di contribuzione di Y al programma di co-sviluppo svolto da x e perciò non agevolabili da patent box.

Allegato

Risposta ADE N 120 aprile 2020

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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