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CONGUAGLI ANF: ANCORA UN RINVIO PER LE NUOVE REGOLE UNIEMENS

1 minuto, Redazione , 19/05/2020

Conguagli ANF: ancora un rinvio per le nuove regole Uniemens

Prorogata nuovamente l'entrata in vigore delle nuove regole di compilazione degli UNIEMENS per il conguaglio degli assegni al nucleo familiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo rinvio delle regole di compilazione Uniemens per i conguagli degli ANF  per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Tutto è rinviato al mese di competenza Luglio 2020.

L'Inps lo ha comunicato  con il Messaggio n. 2047 del 18 maggio 2020 . La prcedente comunicazione del  24 gennaio 2020 aveva invece comunicato che l’avvio della nuova modalità di gestione sarebbe stata operativa dal periodo di competenza aprile 2020. 

Le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.

Restano ferme, quindi, le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.

Tale limite potrà essere superato, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l’elemento <InfoAggCausaliContrib> e il totale degli importi dichiarati in <ImportoAnnoMeseRif> di <InfoAggCausaliContrib>, riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all’importo esposto nell’elemento <ImportoRecANF> di <ANFACredAltre>.

Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI

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