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VERSAMENTI DEL PROFESSIONISTA SUL C/C EQUIPARATI A RICAVI: A DIRLO LA CASSAZIONE

1 minuto, Redazione , 14/01/2020

Versamenti del professionista sul c/c equiparati a ricavi: a dirlo la Cassazione

Versamenti del lavoratore autonomo sul proprio conto corrente o su quello dei familiari: necessario provare che sono estranei all'attività professionale.

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Con riferimento agli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate, sui movimenti del conto corrente bancario intestato al professionista (o ai suoi familiari), i versamenti da quest’ultimo effettuati si presumono come ricavi conseguiti nell’attività libero professionale.

A ribadire questo concetto la Corte di Cassazione che,  con ordinanza n. 32427 dell' 11 dicembre 2019 ha evidenziato ancora una volta  che, per superare tale presunzione, spetta al contribuente fornire la prova del fatto che i versamenti siano estranei alla propria attività.

In particolare la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello che aveva escluso che le somme  rinvenute (versamenti) su conto corrente riferibile al contribuente (in quanto intestato alla moglie dello stesso ma con sua delega ad operare), riguardassero ricavi conseguiti dal medesimo nell’esercizio della propria attività.

Secondo il giudice di legittimità infatti, il ricorso per Cassazione effettuato dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una controversia in cui questa aveva emesso un avviso di accertamento di un maggior reddito di lavoro autonomo a carico di un avvocato, doveva essere accolto.

L’ordinanza in esame e di seguito allegata, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente di un professionista, vi è una presunzione legale tale per cui quest’ultimo deve provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, ai sensi dell’art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte sui redditi (cfr. da ultimo Cass., Ord. n. 22931 del 26.09.18). 

Allo stesso modo, l’art. 51, comma 2, n.2, D.P.R. n.633 del 1972, con riferimento all’ iva, consente di riferire a redditi imponibili conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli accrediti come ricavi.

Particolare attenzione viene posta sulla prova che il contribuente deve fornire,  che

  1. deve essere analitica
  2. deve indicare in maniera specifica a cosa si riferisce ogni versamento bancario, in modo tale da escludere che riguardino fatti imponibili.

Allegato

Cass. Civ., Ord. n. 32427 del 11.12.19

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