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OPZIONE TRASPARENZA ENTRO IL 2 DICEMBRE 2019

2 minuti, Redazione , 28/11/2019

Opzione trasparenza entro il 2 dicembre 2019

Opzione regime di trasparenza fiscale per il 2019-2021 da effettuare entro il 2 dicembre 2019

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Entro il termine di presentazione del modello Redditi SC 2019 (periodo d'imposta 2018), quindi entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), è necessario effettuare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale per il triennio 2019-2021. Il regime di trasparenza fiscale è il regime tipico delle società di persone e permette di tassare il reddito della società direttamente in capo ai soci, e indipendentemente dalla distribuzione degli utili.

Questo regime fiscale può essere adottato, al sussistere di particolari requisiti, anche dalle società di capitali, per evitare la doppia tassazione sugli utili societari.
Possono usufruire di questo regime:

  • società di capitali i cui soci sono altre società di capitali (art. 115 del t.u.i.r.) in questo caso si parla di grande trasparenza;
  • s.r.l. i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116 del t.u.i.r.), in questo caso si parla di piccola trasparenza.

A seguito delle modifiche apportate con il D.l. 193/2016, l'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio, pertanto non è necessario presentare alcuna comunicazione da parte delle società che hanno optato o rinnovato la trasparenza nell'ultimo triennio 2016-2018. L'opzione si effettua raccogliendo le adesioni da parte dei soci, e compilando il quadro OP del Modello Redditi SC 2019, entro il 2 dicembre 2019.

In particolare, la “piccola trasparenza” (art. 116), riguarda le società a responsabilità limitata unicamente partecipate da persone fisiche.
L’opzione in questo caso può essere esercitata esclusivamente da società a responsabilità limitata:

  • il cui volume di ricavi dell’anno precedente (per l’opzione 2019-2021 vanno verificati i ricavi 2018) non superi le soglie previste per gli Isa, cioè ≤ 5.164.569 Euro. Secondo quanto precisato dall’Agenzia Entrate nella Circolare 22.11.2004, n. 49/E i ricavi sono da assumere al lordo dell’eventuale adeguamento ai parametri/studi di settore, e vanno ragguagliati alla durata del periodo d’imposta. L’accesso al regime di trasparenza è consentito anche alle società neo costituite che non hanno il riferimento ai ricavi dell’anno precedente;
  • partecipate esclusivamente da un massimo di 10 persone fisiche (ovvero 20 in caso di società cooperativa).

L’opzione per il regime di trasparenza è vincolante per un triennio e si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo revoca e viene esercitata:

  • da tutti i soggetti (società e soci) che intendono adottare il regime di trasparenza;
  • con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione

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