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CASSE PROFESSIONALI E SISMA: ESENTI I CONTRIBUTI PER DANNI

2 minuti, Redazione , 07/11/2019

Casse professionali e sisma: esenti i contributi per danni

Chiarimenti dell'Agenzia sul regime fiscale dei contributi erogati da una cassa previdenziale per danni da calamità naturali agli immobili strumentali e sulle detrazioni per il recupero edilizio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella Risposta n. 468 del 4 novembre 2019  l'Agenzia chiarisce ad una  Cassa di previdenza e assistenza  professionale il regime fiscale applicabile ai contributi erogati in favore degli iscritti   per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili e/o ai beni strumentali.

In particolare l'ente si riferiva all'ipotesi in cui  l'immobile  danneggiato fosse utilizzato promiscuamente per l'attività professionale e per finalità abitative.
Ha chiesto, inoltre, di sapere se il regime fiscale dei suddetti contributi  sia compatibile con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio,  riqualificazione energetica e  misure antisismiche.  Nell'interpello viene precisato che l'erogazione consiste nella corresponsione di una somma di denaro  proporzionale al danno subito, deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'ente.

Secondo l'istante ,  tali somme  , essendo erogate in occasione di catastrofi o calamità  naturali in base all'articolo 14, comma 1, lettera a3) del Regolamento, per quanto  allocate nella Sezione IV dedicata alle "Prestazioni a sostegno della professione", hanno  natura puramente risarcitoria di una perdita patrimoniale (danno emergente),  e come previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del Tuir,   non hanno  rilevanza reddituale  (a differenza di quelle per lucro cessante)

Nella Risposta l'Agenzia  conferma che  attesa la finalità assistenziale di tali prestazioni, come precisato nella   circolare n. 20/E del 2011, i contributi non sono rilevanti sotto il profilo fiscale. anche per  i professionisti in pensione. 

Inoltre viene precisato che  , sempre  in base  alla  circolare 20 , qualora il contributo percepito sia utilizzato per la ricostruzione  dell'immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili  nella misura del 50 per cento dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole  previste per tale categoria reddituale, al netto del contributo percepito

Con riferimento infine alla compatibilità del regime fiscale dei contributi in  esame con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio,
riqualificazione energetica e misure antisismiche,  l'Agenzia precisa invece che :

  • Relativamente alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio  di cui all'articolo 16-bis del Tuir, in mancanza di una diversa previsione  qualora il contributo sia utilizzato per immobile ad uso promiscuo, la  detrazione spettante  è ridotta al 50 per cento
  • Relativamente alla detrazione per interventi antisismici:

- qualora si tratti degli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, valgono le precisazioni di cui al punto precedente;
- qualora si tratti degli interventi di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno  2013, n. 63,la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per gli immobili residenziali che per gli immobili strumentali;

  • Relativamente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica  per  interventi sull'immobile ad uso promiscuo, la detrazione  spettante compete per intero

In tutti i casi  la detrazione  fa riferimento  alle spese effettivamente rimaste a carico  dell'iscritto (quindi al netto del contributo ricevuto) .

Allegato

Risposta Interpello 468 2019

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