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DONAZIONI A FAVORE DI ONLUS: NESSUNA IMPOSTA

1 minuto, Redazione , 25/07/2019

Donazioni a favore di ONLUS: nessuna imposta

Trasferimenti gratuiti a favore di ONLUS: chiarimenti delle Entrate sulle imposte dovute in caso di successione o donazione

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Come sono tassati i trasferimenti gratuiti a favore di ONLUS? Il Codice del Terzo Settore (CTS) ha alcune disposizioni già in vigore, mentre altre sono ancora in un regime transitorio, e pertanto è facile scivolare in errore.

Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 252/2019 tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle ONLUS, alle ODV e alle APS è ricompreso, in particolare, l’articolo 82 del CTS, concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, il quale, prevede che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società, utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto, in attesa che diventi operativo il predetto Registro unico nazionale, l’agevolazione si applica, alle condizioni ivi previste, ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore (ONLUS, ODV, APS). Solo a  decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l’agevolazione in esame troverà applicazione per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore.

Con riferimento al caso oggetto di interpello, sino alla fine del periodo transitorio, all’atto di trasferimento a titolo gratuito a favore della Associazione ONLUS risulta applicabile l’agevolazione recata dall’articolo 82, comma 2, del CTS i limiti previsti dalla medesima norma. 
Il documento di prassi termina ricordando che l’agevolazione, peraltro di analogo contenuto, recata dagli articoli 3 commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e dagli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, continua ad applicarsi ai trasferimenti gratuiti a favore dei restanti soggetti previsti dalle medesime norme.
Il testo dell'interpello è allegato a questo articolo.

Allegato

Risposta interpello 252 del 16.07.2019

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

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