L’INPS ha emanato il messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019, in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture convenzionate.
Viene chiarito che poiche l’attività assistenziale medica trova il suo fondamento nel rapporto di lavoro principale instaurato con l’Università, l’obbligo di contribuzione deve essere assolto anche sulle retribuzioni relative all’attività sanitaria. I versamenti andranno alle casse e ai fondi a cui risulta iscritto il lavoratore, ad esempio per i Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato ( CTPS) e al Fondo ex ENPAS per i trattamenti di previdenza, nonché alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Si conferma quindi che le strutture sanitarie devono inviare mensilmente il flusso - ListaPosPA per la parte di retribuzione da esse erogata, compilando anche l'elemento con il Codice 3 "Assistenza Sanitaria – D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517" e il campo con il codice fiscale e il progressivo azienda dell'Università titolare del rapporto di lavoro principale.