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PROROGA E RESTITUZIONE CONTRIBUTI SISMA 2016-17: ISTRUZIONI INPS

1 minuto, Redazione , 02/04/2019

Proroga e restituzione contributi sisma 2016-17: istruzioni INPS

proroga dei versamenti previdenziali e assicurativi 1° giugno 2019 e istruzioni per il recupero di versamenti non dovuti per la Zona Franca Sisma Centro Italia

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Con la circolare 48 del 29.3.2019 l'INPS fornisce nuove istruzioni  riguardo  gli  interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi  nel Centro Italia a decorrere dal 24 agosto  2016 previsti  dalla legge di bilancio 2019 . Inoltre vengono chiarite le  modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni previdenziali previste per la zona franca urbana sisma centro Italia.

1 - Sulla  data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria , sospesi per i sismi del 2016 e 2017  la circolare ricorda che la legge 145 2018  ha prorogato ulterioremente il termine entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con decorrenza  dal mese di giugno 2019.Si specifica anche che vengono prorogati di conseguenza i termini della prescrizione, che inizerà a decorrere dal 1. 1. 2020.

2 - In secondo luogo l'istituto fornisce le istruzioni per il recupero di contributi versati e non dovuti  per l 'estensione del periodi di imposta esenti da contribuzione (2019-2020)  a seguito dell'istituzione della  Zona franca urbana Sisma Centro Italia ( art 46 DL. 50/2017 e art. 1 comma 759 L. 145 2018)  con particolari agevolazioni per le imprese normate dal  decreto direttoriale MISE del 12 luglio 2018. 

I  destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (da 2017 a 2020). Sono compresi altresì i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici rientranti nell’arco temporale di riferimento delle agevolazioni zona franca urbana,  prorogata – come  detto – alla data del 1° giugno 2019.

La circolare sottolinea che qualora i beneficiari dei provvedimenti di concessione ritengano di non poter fruire delle agevolazioni di natura previdenziale entro l’ultimo periodo di imposta previsto, viene fatta salva la possibilità di utilizzare il predetto credito verso l’erario anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori eventualmente già effettuati .

Da notare anche l’importo delle agevolazioni contributive è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili ed è soggetto all’osservanza dei massimali de minimis previsti dai regolamenti (UE).

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