Con la circolare 19 del 6 febbraio 2019 l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
L'aliquota contributiva per i COLLABORATORI e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, resta fissata sale dal 33%, cosi come le ulteriori aliquote pari a:
- 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera,
- 0,22%, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
- 0,51%, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione Dis-coll.
Per i PROFESSIONISTI l'aliquota contributiva viene confermata pari al 25% cosi come l’ulteriore aliquota pari allo 0,72% a titolo di idennità maternità, degenze ospedaliere assegni familiari ,
Per i soggetti già PENSIONATI o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie , l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
In sintesi gli obblighi contributivi sono elencati nella tabelle seguenti:
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Liberi professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
La circolare ricorda inoltre che per il versamento dei contributi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 ma con pagamento dei corrispettivi entro il 12 gennaio 2019 devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018
Massimale
Per l’anno 2019 il massimale di reddito è pari a € 102.543,00.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2019 il minimale di reddito è pari a € 15.878,00. Di conseguenza il contributo minimo necessario per l'accredito di un intero anno ai fini previdenziali per le diverse categorie sono elencati nella tabella seguente :
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
€ 15.878,00 |
24% |
€ 3.810,72 |
€ 15.878,00 |
25,72% |
€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5) |
€ 15.878,00 |
33,72% |
€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74) |
€ 15.878,00 |
34,23% |
€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74) |