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STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO(DSA): POSSIBILE LA DETRAZIONE

2 minuti, Redazione , 28/08/2019

Studenti con disturbo specifico dell'apprendimento(DSA): possibile la detrazione

Detrazione al 19% delle spese sostenute in favore di studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA): cosa prestare attenzione al momento del rientro a scuola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Periodo di iscrizioni e di preparazione al ritorno a scuola per gli studenti. Tra le altre cose, occorre tenere presente della possibilità di usufruire di una detrazione per coloro che soffrono di DSA.

In particolare, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese mediche sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per

  • l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento,
  • l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

La detrazione spetta a condizione che

  1. il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio sanitario accreditato o da specialisti/strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico
  2. le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare
    • il codice fiscale del soggetto affetto da DSA
    • la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

Tag: DICHIARAZIONE 730/2025: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2025: NOVITÀ ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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