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ENTI NON PROFIT CHE MANTENGONO LE TRADIZIONI: ENTRO IL 20.09 INVIO DELLE DOMANDE

2 minuti, Redazione , 13/09/2018

Enti non profit che mantengono le tradizioni: entro il 20.09 invio delle domande

Il 20 settembre, ultimo giorno per l'invio telematico delle istanze per poter usufruire dei benefici fiscali, da parte degli enti non profit che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni locali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scade il 20 settembre il termine ultimo per poter richiedere di usufruire dei benefici fiscali previsti per le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.

Ricordiamo che le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali, in particolare, la Legge Finanziaria 2007, ha riservato a queste ultime le seguenti agevolazioni di natura fiscale:

  • esenzione dall’Ires
  • le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
  • le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un’istanza, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica. La presentazione va effettuata direttamente da parte delle associazioni interessate oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software IstanzaBenefici_Associazioni.

I dati da indicare nella domanda

Oltre ai dati relativi al periodo d’imposta per il quale si intende richiedere l’ammissione ai benefici, la denominazione risultante dall’atto costitutivo, i dati relativi alla sede legale che devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione del modello, indicando l’indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva, la domanda dovrà essere prodotta rilasciando, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, per attestare la sussistenza dei requisiti e dei dati richiesti dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto 8 novembre 2007, n. 228, utili alla formazione dell’elenco di cui all’articolo 2 del predetto decreto ministeriale, ovvero il firmatario della dichiarazione sostitutiva deve attestare:

  1. che l’associazione istante da esso rappresentata non persegue il fine di lucro;
  2. l’ammontare del reddito complessivo conseguito dall’associazione nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. L’importo deve essere  arrotondato all’unità di euro.
  3. l’anno a decorrere dal quale l’associazione svolge in maniera continuativa le attività volte a realizzare e/o a partecipare a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali;
  4. l’anno dal quale si svolgono le manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali alle quali l’associazione istante partecipa e/o realizza.

inoltre il rappresentante firmatario è tenuto a dichiarare di essere in possesso di apposita documentazione e relazione dalle quali risultino espressamente i seguenti elementi:

  1. gli apporti specifici, destinati alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell’associazione;
  2. attività effettivamente svolte, indirizzate alla realizzazione o partecipazione alle manifestazioni descritte al precedente punto, che si tengono nell’ambito di appartenenza dell’associazione stessa ovvero in ambiti territoriali diversi, esclusivamente nel caso in cui dette manifestazioni si svolgano, per ragioni storiche, anche in altri luoghi.

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