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SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI 2018

2 minuti, Redazione , 01/08/2018

Sospensione feriale dei termini processuali 2018

Pausa estiva 2018 dal processo civile, amministrativo e tributario dal 1° al 31 agosto.

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Pausa estiva anche per i termini processuali. Infatti, anche quest'anno scatterà da oggi la consueta pausa estiva per

  • il processo civile,
  • il processo amministrativo
  • il processo tributario.

La pausa va dal 1° al 31 agosto 2018. Come ogni anno, il legislatore prevede che salvo caso espressamente indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative  siano  sospesi per la pausa feriale. Quest'anno inoltre il 1° settembre cade di sabato, per cui appare opportuno ricordare che l'art. 155 del codice di procedura civile prevede che se il giorno di scadenza cade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non  festivo.

Attenzione al fatto che la norma  che  ha  introdotto  la  sospensione  estiva  fa  riferimento  solo  ai  “termini  processuali”  e  non  anche  ai  termini  meramente  “amministrativi”.  Pertanto,  la  sospensione  feriale  non  si  applica,  ad  esempio, 

  • alla  comunicazione  di  adesione  al  processo  verbale  di  constatazione  (PVC), 
  • alle  controversie  in  materia  di  lavoro, 
  • ai  termini  di  presentazione  all'Ufficio  della  documentazione  richiesta  a  seguito  di  controllo  formale  delle  dichiarazioni. 

La  disposizione,  inoltre,  stabilisce  che  oggetto  della  sospensione  feriale  sono  i  “termini  processuali  relativi  alle  giurisdizioni  ordinarie  ed  a  quelle  amministrative”. 

Per  tali  si  devono  intendere  i  termini  riferibili  a: 

  • le  controversie  di  natura  civilistica  (ad  esempio,  controversie  in  materia  di  locazione  di  immobili  urbani); 
  • le  controversie  di  natura  amministrativa  e  tributaria  (tutti  gli  atti  impugnabili  dinanzi  ai  giudici  tributari,  depositi  di  atti  giudiziari,  proposizione  ricorsi  o  appelli  alle  Commissioni  tributarie  e  ricorsi  alla  Corte  di  Cassazione,  costituzione  in  giudizio,  presentazione  dell'istanza  di  “reclamo/mediazione”);
  • i  procedimenti  giudiziari  in  materia  societaria  (costituzioni,  trasformazioni,  fusioni,  scissioni); 
  • l’accertamento  con  adesione  del  contribuente; 
  • la  definizione  in  via  breve  delle  sanzioni  amministrative  tributarie.

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