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PREMI DI RISULTATO: CORREZIONE POSSIBILE

2 minuti, Redazione , 23/07/2018

Premi di risultato: correzione possibile

Premi di risultato, tassazione agevolata e coinvolgimento paritetico, l'interpretazione di Confindustria sulla circolare 5 E 2018 sul welfare

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Confindustria ha diffuso ai propri associati un approfondimento con interpretazione e chiarimenti  della circolare delle Entrate del 29 marzo 2018 sui premi di risultato e sul Welfare aziendale . 

Innanzitutto si ricorda che al datore di lavoro è riconosciuta la possibilità di recuperare la maggior imposta applicata  al momento dell’acconto del premio di risultato, e di trasmettere una nuova certificazione unica senza l’applicazione di sanzioni. Infatti nei casi in cui la verifica del diritto alla  tassazione agevolata avvenga dopo le  operazioni di conguaglio, e se il datore di lavoro trasmette una nuova certificazione unica dopo la scadenza dei termini,  non sarà oggetto di sanzioni. Per i dipendenti sarà possibile  recuperare la tassazione sostitutiva direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli obiettivi incrementali di produttività Confindustria ricorda che il premio di risultato  cui si applica la detassazione deve avere natura variabile, ma  il  suo raggiungimento  è condizione per l'applicazione dell'agevolazione  non per la  determinazione del premio spettante al lavoratore.  Secondo questa interpretazione  l' obiettivi per la quantificazione del premio e quello per l’applicazione del beneficio fiscale potrebbero essere differenziati ma per Confidustria è preferibile che nel  contratto di lavoro  criteri e obiettivi  per l’erogazione e determinazione del premio ,e  per la tassazione agevolata siano coincidenti

Sul momento di fruizione l'ufficio studi degli industriali  ricorda che "ai fini dell’applicazione del principio di  tassazione per cassa del reddito di lavoro dipendente, il benefit s’intende  percepito nel momento di attribuzione del voucher al dipendente. Tale chiarimento è molto positivo, poiché semplifica gli adempimenti dei  sostituti di imposta, che sono così esonerati dalla verifica del momento di  fruizione del voucher da parte del dipendente". 

Il documento è critico invece  sulle istruzioni dell'Agenzia in tema di applicazione della tassazione sostitutiva sui gruppi multinazionali italiani che includono nei loro obiettivi di gruppo i risultati economici prodotti dalle controllate estere. Per le Entrate la tassazione sostitutiva potrà applicarsi solo calcolando i risultati delle società residenti od operanti in Italia,  mentre secondo Confindustria  vanno calcolati i risultati  globali di tutte le controllate altrimenti verrebbero penalizzati  i gruppi con casa madre italiana.

Infine sui criteri  per definire i gruppi di lavoratori destinatari di un piano di welfare aziendale, la circolare ricorda che è possibile garantire servizi di welfare aggiuntivi solo ai lavoratori che abbiano scelto  la conversione del premio di risultato in welfare.

Ti potrebbe interessare l'-ebook "Il welfare aziendale 2018" IN PROMOZIONE! Recentemente aggiornato con la circolare n. 5/E/2018 di Confindustria - chiarimenti in merito a premi di risultato e welfare aziendale.

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