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DICHIARAZIONE 730/2018: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI

4 minuti, Redazione , 01/06/2018

Dichiarazione 730/2018: chiarimenti delle Entrate sugli oneri detraibili

Oneri e spese detraibili nella dichiarazione dei redditi 730/2018: tra principi generali e nuovi chiarimenti

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Nelle dichiarazioni dei redditi, per gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi:

  • Gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e devono essere idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. E' questa una delle precisazioni fornite dalle Entrate nella Circolare Guida 7/E/2018.
  • In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo
  • La detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. In particolare, se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta.
  • Le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo.
  • Nel caso di spese sanitarie, spese di istruzione, premi di assicurazione, spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive e canoni di locazione per studenti universitari la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
  • Per talune spese, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico, come per le spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.
  • se l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa;
  • se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50% annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore fiscalmente a carico infatti in generale la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, ferme restando le specifiche ipotesi (acquisto di autovetture per disabili, spese per la frequenza di asili nido).
  • L’importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato.

Per le unioni civili, la legge 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”. Un chiarimento fornito sul tema nella maxi circolare 7/2018 è il seguente: "in caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi."
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente, in quanto non c'è equiparazione con il matrimonio. 

Chiarimenti
La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore fiscalmente a carico infatti in generale la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa
Nel caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

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