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IMPRESE SOCIALI: ECCO COME DEPOSITARE GLI ATTI AL REGISTRO

1 minuto, Redazione , 06/04/2018

Imprese sociali: ecco come depositare gli atti al registro

Deposito atti e bilancio delle imprese sociali al Registro delle imprese: il decreto con le modalità

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Nel decreto interministeriale del 16 marzo 2018 pubblicato dal MISE il 4 aprile sono stati definiti gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalità per l’esecuzione di tali adempimenti. Entro il 20 luglio 2018, infatti, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si devono adeguare alle disposizioni recate dal decreto legislativo 112/2017. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

In particolare, gli enti privati che in base all’atto costitutivo, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, devono depositare per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese i seguenti atti e documenti:

  • l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
  • il bilancio di esercizio;
  • il bilancio sociale;
  • per i gruppi di imprese sociali anche tutti i documenti in forma consolidata;
  • ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal MISE per la presentazione delle domande all’ufficio del registro delle imprese.
L’ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale prima di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione, ne verifica

  • completezza formale
  • presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro.

L’ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l’organizzazione che esercita l’impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell’atto nella sezione delle imprese sociali.

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Per approfondire leggi l'articolo Imprese sociali: ecco le modalità di iscrizione al Registro delle imprese

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