E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018, la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".
In particolare all'articolo 4, si prevede una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, intervenendo sul decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, che si occupa di:
- professioni sanitarie,
- albi nazionali
- federazioni nazionali .
Rispetto alla normativa vigente che definisce gli Ordini "enti ausiliari ed enti sussidiari" dello Stato, la legge prevede una nuova definizione degli Ordini come "enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale".
Essi saranno ora
- dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute;
- finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
Altre importanti novità sempre volte a rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, sono:
- l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie che comprende i profili di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale (art. 5).
- la definizione dei principi per l'individuazione e la istituzione di nuove professioni sanitarie .
- il riconoscimento delle professioni dell'osteopata e del chiropratico .
- Indicazioni sull'ordinamento delle professioni di chimico e di fisico.
- La professione di psicologo viene ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561) e vengono introdotte nuove norme sull'ordinamento della professione.
Inoltre si prevede che il Ministro della Salute eserciti l'alta vigilanza :
- sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici,
- sull'Ordine nazionale dei biologi.
Infine viene istituito, presso l'Ordine degli ingegneri, l'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. Un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, ne stabilità stabilirà i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria.
In materia di esercizio abusivo di una professione, le sanzioni vengono inasprite e prevedono , con la modifica dell'art. 348 del Codice penale. che "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000". La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca di quanto utilizzato per commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.