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VOUCHER DIGITALIZZAZIONE IMPRESE: LE FAQ SU COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

9 minuti, Redazione , 22/01/2018

Voucher digitalizzazione imprese: le FAQ su come e quando presentare la domanda

FAQ del MISE sul voucher per la digitalizzazione delle PMI aggiornate

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Aggiornate sul sito del MISE le FAQ sui voucher digitalizzazione PMI. Di seguito tutte le risposte inerenti le modalità e i termini di presentazione delle domande.

  • Quali sono i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni? L’invio delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.
    Il termine finale di presentazione è stato posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018.
    Le imprese possono iniziare la compilazione della domande a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018, seguendo la procedura indicata all’articolo 3, comma 7, lettera a) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
  • È previsto un ordine cronologico per l’attribuzione dei Voucher? No. Le domande di agevolazioni presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese.
  • Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni? La procedura informatica sarà accessibile nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018. La suddetta procedura prevede l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale. L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto interno alla sua organizzazione a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe”) il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
  • Dove è possibile richiedere la "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla procedura informatica? La "Carta nazionale dei servizi" viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa. È possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o organismi privati. Per conoscere l'elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito DigitPa
  • Una stessa impresa può presentare più domande di accesso alle agevolazioni per progetti da realizzare in distinte sedi operative? No, come disposto all’articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare, ai fini della suddivisione su base regionale delle richieste pervenute, l’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.
  • Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo? Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.
  • Come deve essere compilata la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 per la prenotazione del Voucher? La domanda di agevolazioni deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero. Il modello di cui all’allegato n. 2 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 è un fac simile del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata l’impresa potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” per apporre la firma digitale e successivamente potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio dell’istanza.
  • Si può presentare la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 accedendo alla piattaforma informatica attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)? No, la procedura informatica per la presentazione delle domande prevede che l’autenticazione dell’utente sia effettuata utilizzando un dispositivo di tipo CNS (Carta nazionale dei servizi). I certificati accettati sono quelli emessi da un certificatore accreditato riconosciuto dall’AGID come ente emittente di certificati di autenticazione e il suddetto certificato deve essere valido (non scaduto).
  • I consulenti esterni all’impresa possono essere delegati da quest’ultima a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 23 settembre 2014? No, l’articolo 8, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 prevede che “Per presentare la domanda l’impresa deve disporre … della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione”.
  • Alla domanda di accesso alle agevolazioni devono essere allegati i preventivi di spesa? No, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegato esclusivamente il prospetto dei dati certificati dal Registro imprese (generato automaticamente dalla procedura informatica) e, nel caso l’impresa proponente sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile nella sezione del sito www.mise.gov.it dedicata al “Voucher digitalizzazione”.
  • Cosa significa “impresa unica” nel modulo di domanda di prenotazione del voucher (all. n. 2 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017)? La nozione di “impresa unica” è stata introdotta dalla Commissione Europea con l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 recante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai fini del citato Regolamento per “impresa unica” si intende un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni
    • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
    • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa
    • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima
    • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
    • Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’“impresa unica". Si precisa che, in base al 4° considerando del suddetto Regolamento «de minimis» l’applicazione del disposto di cui all’art. 2, paragrafo 2, è limitato alle imprese dello stesso Stato membro. Ciò significa che ai fini dell’individuazione dell’“impresa unica”, non è rilevante il fatto che un’impresa sia controllata o controlli un’impresa localizzata in un altro Stato.
  • Chi può essere delegato dall’impresa a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 23 settembre 2014? Il rappresentante legale dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda esclusivamente ad un “delegato all’interno della sua organizzazione”, ossia ad un soggetto risultante in pianta organica dell’azienda dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro. Il suddetto soggetto delegato dovrà a sua volta disporre della Carta nazionale dei servizi, nonché della firma digitale.
  • Quali dati occorre inserire nel modulo di domanda per definire la dimensione dell’impresa richiedente? Premettendo che nella FAQ 1.6 sono riportati gli elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa secondo quanto stabilito dal decreto 18 aprile 2005, di seguito si forniscono le indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata alla dimensione dell’impresa richiedente
    • periodo di riferimento: indicare l’esercizio contabile che risulta, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, chiuso ed approvato ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio contabile per il quale è stata presentata l’ultima dichiarazione dei redditi;
    • fatturato: indicare l’importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’importo dei ricavi desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
    • totale di bilancio: indicare il totale dell’attivo patrimoniale. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione è desunta sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
    • occupati (ULA): indicare il dato riferibile ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente.

Si evidenzia inoltre che per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, i dati da dichiarare sono esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

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Commenti

andrea - 07/02/2018

In una ditta individuale o società di persone che non ha stato patrimoniale come faccio a recuperare il totale di bilancio, saldo contabile etc?

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