HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI COVID-19

/

DETRAZIONE SISMA BONUS: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

2 minuti, Redazione , 30/11/2017

Detrazione sisma bonus: i chiarimenti dell'Agenzia

Detrazione massima entro 5 anni, limite dell'agevolazione confermato anche per interventi sismici tra i chiarimenti pubblicati ieri dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione 147/ 2017.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la risoluzione 147/E di ieri 29 novembre 2017, l’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti utili per coloro che intendano effettuare ristrutturazioni anti-sismiche sulproprio immobile. Il documento di prassi è allegato a questo articolo.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, muove dai quesiti posti da un contribuente che, dovendo procede con i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria di un immobile situato in zona sismica, ha chiesto all'Ufficio:

  • se la detrazione maggiorata del 70% ovvero 80% (cd. sisma bonus) possa essere utilizzato nel termine di dieci anni, come già previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio, ovvero se debba necessariamente essere ripartito in cinque annualità;
  • se, anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico valga il principio secondo cui si debba tener conto del carattere assorbente dell'intervento di natura "superiore" rispetto a quello di natura "inferiore".
  • se anche per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, il limite massimo di spesa previsto sia lo stesso già previsto nel 2017 per gli interventi di ristrutturazione.

Quanto al primo quesito l’Agenzia, partendo da quanto contenuto dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i) TUIR, ha chiarito che:

  • per gli interventi effettuati su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive, siti nelle zone sismiche ad alta è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 50%, fino ad un massimo di spese sostenute non superiore a € 96.000 annui per unità immobiliare, da ripartirsi in cinque quote annuali, di pari importo, considerando anche l’anno di sostenimento. Ma qualora dagli interventi sull’immobile derivi una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spettante al contribuente ammonterà al 70% (in caso di diminuzione di una classe di rischio), 80% (in caso di diminuzione di due classi di rischio). Riguardo a tale detrazione, e in risposta al quesito, l’Ufficio ritiene che “..il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o dell'80% dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.”

Mentre in risposta al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate concorda con l’istante, confermando anche per gli interventi anti sismici il principio per cui “…l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati…”

Quanto al terzo quesito, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’istante dovrà considerare che per gli interventi ex art. 16-bis del TUIR, il limite di spesa agevolabile (pari a € 96.000 annui), è unico in quanto riferito all'immobile. Nel suddetto limite di spesa, non saranno ricompresi gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio o gli interventi su strutture opache e infissi, la sostituzione impianti termici, per i quali l’istante potrà beneficiare di una detrazione del 65% nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento.

Aggiornamento del 26 dicembre 2017

La Legge Bilancio 2018 ha confermato la detrazione elevando il tetto di 96 mila euro a 136 mila euro se i lavori sono abbinati a quello di risparmio energetico.

Sei un professionista? Abbonati alla banca dati utility di Fiscoetasse Centinaia di strumenti per il lavoro pratico del Professionista, sempre al tuo fianco con tutto ciò che ti serve, dove e quando ti serve!

Allegato

Risoluzione AE 147/2017 - Sisma bonus

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI COVID-19 · 22/12/2023 Carrello tricolore: spesa scontata fino al 31.12, salvo proroghe

Carrello tricolore: dove fare la spesa conveniente dal 1 ottobre al 31 dicembre, ecco l'elenco dei negozi. In scadenza la misura agevolativa, salvo proroghe

Carrello tricolore: spesa scontata fino al 31.12, salvo proroghe

Carrello tricolore: dove fare la spesa conveniente dal 1 ottobre al 31 dicembre, ecco l'elenco dei negozi. In scadenza la misura agevolativa, salvo proroghe

Bonus chef: il codice tributo per usarlo in F24

Credito d'imposta fino a 6.000 euro cuochi professionisti per acquisto di beni durevoli e corsi aggiornamento: codice tributo "7053"

Bonus sociali  bollette:  regole 2023

Guida ai bonus sociali acqua, luce e gas 2023. Come si richiedono. Le nuove soglie ISEE. Nuovi fondi al bonus elettrico per le persone con disagio fisico.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.