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CORTE EUROPEA 2017: COME DIFENDERSI IN FASE DI ACCERTAMENTO IVA

3 minuti, Redazione , 06/12/2017

Corte Europea 2017: come difendersi in fase di accertamento IVA

Il contribuente può sempre visionare i documenti su cui si basa l'accertamento. A dirlo è la Corte di Giustizia Europea con la sentenza di novembre 2017

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Se il contribuente è sottoposto ad un accertamento amministrativo finalizzato a determinare la base imponibile dell’IVA, potrà sempre chiedere all’amministrazione procedente, di visionare i dati contenuti nel fascicolo che lo riguarda.

In tal senso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 09/11/2017, si è pronunciata con la sentenza n. 298/3 su un caso inizialmente aperto davanti ai Tribunali rumeni. Il caso infatti vede una coppia di coniugi contrapporsi all’attività di accertamento realizzata nei loro confronti dalla direzione generale delle finanze pubbliche di Cluj-Napoca.

I coniugi, promotori immobiliari, sono stati sottoposti a una verifica fiscale per i periodi d’imposta compresi tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, all’’esito della quale, è stato accertato che gli stessi avevano concluso ben i 73 contratti di vendita immobiliare. L’amministrazione, con una verifica incentrata sull’esame dei registri fiscali, della contabilità relativa alle operazioni immobiliari nonché delle modalità di dichiarazione e di adempimento dei loro obblighi tributari, aveva stabilito che i coniugi per il periodo che va dal 2007 al 2011, si fossero dedicati in forma stabile ad un’attività economiche imponibile ai fini IVA. L’attività in questione, secondo gli accertamenti compiuti dall’amministrazione, avrebbe avuto inizio dal momento in cui i coniugi hanno sostenuto le prime spese per costruire gli immobili interessati e non alla data della loro vendita. Proprio a seguito dell’accertamento, il 25 aprile 2012, erano stati emessi a carico di ciascun coniuge, un avviso di accertamento pari a €114.000, €100.000 a titolo di interessi di mora, nonché €1.700 a titolo di penalità di mora; per un totale di € 221.700 da pagare, per ciascun coniuge.

Dinnanzi alla Corte d'appello di Cluj (Romania), i coniugi, contestarono la nullità dei suddetti avvisi di accertamento. La contestazione, verteva sul fatto che fossero stati lesi i diritti della difesa in sede processuale, si basava sul fatto che l’amministrazione era limitata solo a citare i coniugi in sede di discussione finale della contesa, non consentendogli in tal modo, di poter avere accesso alle informazioni rilevanti sulla base delle quali era stato redatto il verbale di verifica fiscale ed emessi i due avvisi di accertamento fiscale. La Corte d'appello di Cluj, chiamata a decidere sul caso, ha sospeso il procedimento in attesa che la Corte di Giustizia Europea, si pronunciasse su una questione che era nata in sede processuale e dalla quale il giudizio dipendeva, ossia se:

«…il principio generale del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa, debba essere interpretato nel senso che impone, nell'ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e di determinazione della base imponibile dell'IVA, ad un soggetto privato che abbia accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall'autorità pubblica al momento dell'adozione della sua decisione…».

Riguardo al caso, la Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 298/3 del 2017, ha chiarito che il diritto alla difesa è un principio generale di diritto europeo. Sulla base di tale presupposto la Corte ha stabilito che:

«…Il principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell’IVA, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, su sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo presi in considerazione dall'autorità pubblica per l'adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti documenti.…».

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