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ART BONUS 2017: CHIARIMENTI NELLA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 09/11/2017

Art bonus 2017: chiarimenti nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura: ok se la fondazione luogo di cultura pubblica. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risoluzione 136 allegata a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul cd. "art-bonus" cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Com'è noto è previsto un credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. In particolare, il credito di imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate

  • per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,
  • per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione
  • per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
  • per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici se le erogazioni sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Nel caso oggetto di interpello, trattandosi di definire l’ambito oggettivo di applicazione della norma (i.e., se la fondazione in questione può essere qualificata come luogo della cultura di appartenenza pubblica, ex art. 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio), si è ritenuto di acquisire il parere del competente MiBACT.
Questo si è espresso in senso positivo ritenendo che “la natura giuridica formalmente di diritto privato” della Fondazione X, appositamente costituita da
un ente pubblico per la gestione di un museo, consente comunque l’ammissione al beneficio fiscale in esame.
“Infatti … nell’ipotesi del sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, si ritiene che il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, possa essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, esse possono consistere nella circostanza che l’istituto

  • sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
  • sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più caratteristiche, si ritiene che istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta.

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Allegato

Risoluzione 136 del 7.11.2017

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