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REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE: ECCO I DATI CHE SARANNO RESI PUBBLICI

2 minuti, Redazione , 17/08/2017

Registro Unico del Terzo Settore: ecco i dati che saranno resi pubblici

Il Registro Unico del terzo Settore a regime sarà accessibile a tutti in modalità informatica e conterrà tutta la storia delle associazioni dalla costituzione alla cessazione

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Il Registro Unico registrerà tutti gli eventi della vita dell’ente del Terzo Settore partendo dalla costituzione e successivamente tutte le modifiche che interverranno nel corso della sua vita e consentirà l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del Registro, garantendo la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese ed il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
  • la data di costituzione;
  • l'oggetto dell'attivita' di interesse generale
  • il codice fiscale o la partita IVA;
  • il possesso della personalita' giuridica e il patrimonio minimo
  • le generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
  • le generalita' dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita' dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

I rendiconti e i bilanci nonchè i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti, incluso l'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.
Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.

All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.

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