HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI COVID-19

/

PRIMA CASA INAGIBILE:STESSI BENEFICI PRIMA CASA PER L'ACQUISTO DI UNA CASA NUOVA

1 minuto, Redazione , 02/08/2017

Prima casa inagibile:stessi benefici prima casa per l'acquisto di una casa nuova

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, dichiarato inagibile, può fruire nuovamente del beneficio per una nuova casa: a dirlo l'Agenzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del
beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E con cui l’Agenzia risponde all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.
In particolare, la risoluzione risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio “prima casa”.
Con la risoluzione l’Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al
proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze
abitative del contribuente. La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.
Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione.

Potrebbe interessarti l'e-book Nuovi mutui casa e prestiti garantiti da ipoteca: la disciplina del credito immobiliare e ordinario ai consumatori e del prestito vitalizio ipotecario

Segui gratuitamente il dossier Agevolazioni prima casa 2017 con aggiornamenti, approfondimenti e news.

Allegato

Risoluzione 107 del 01.08.2017

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI COVID-19 · 22/12/2023 Carrello tricolore: spesa scontata fino al 31.12, salvo proroghe

Carrello tricolore: dove fare la spesa conveniente dal 1 ottobre al 31 dicembre, ecco l'elenco dei negozi. In scadenza la misura agevolativa, salvo proroghe

Carrello tricolore: spesa scontata fino al 31.12, salvo proroghe

Carrello tricolore: dove fare la spesa conveniente dal 1 ottobre al 31 dicembre, ecco l'elenco dei negozi. In scadenza la misura agevolativa, salvo proroghe

Bonus chef: il codice tributo per usarlo in F24

Credito d'imposta fino a 6.000 euro cuochi professionisti per acquisto di beni durevoli e corsi aggiornamento: codice tributo "7053"

Bonus sociali  bollette:  regole 2023

Guida ai bonus sociali acqua, luce e gas 2023. Come si richiedono. Le nuove soglie ISEE. Nuovi fondi al bonus elettrico per le persone con disagio fisico.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.