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PARTITE IVA 2017: REGOLE PER LA CESSAZIONE ED ESCLUSIONE DAL VIES

4 minuti, Redazione , 13/06/2017

Partite Iva 2017: regole per la cessazione ed esclusione dal Vies

Definiti da un provvedimento i criteri e le modalità di cessazione ed esclusione dal Vies. Al via i controlli per evitare le frodi

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L’Agenzia delle Entrate detta le regole per la chiusura delle partite Iva e per l’esclusione dalla banca dati Vies in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento di oggi illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi. In particolare il provvedimento dispone: 

  • Controlli periodici ed attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva: Nei confronti dei titolari di partita Iva vengono effettuati riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva. Tali riscontri sono effettuati applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva ovvero l’eventuale presenza  di elementi di rischio di frodi all’Iva.
  • Criteri di valutazione del rischio: La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:
    • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;
    • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;
    • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
    • elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
  • Modalità operative: L’analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva è attuata attraverso  procedure automatizzate, che effettuano una costante attività di riscontro degli elementi  e consentono, sulla base di specifici criteri selettivi, l’emersione delle situazioni a maggior rischio. Nei confronti dei soggetti così individuati, sono effettuati controlli periodici, anche attraverso l’esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, come di seguito specificati:
    • controlli formali volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente all’atto della richiesta di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Tale riscontro riguarda, in particolare, l’identità e la reperibilità dell’imprenditore o dell’esercente arti o professioni o del legale rappresentante dell’ente cui si riferisce la partita Iva; l’esistenza dell’attività dichiarata; l’esistenza della sede di esercizio dell’attività;
    • controlli sostanziali volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente all’atto della richiesta di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Tale riscontro riguarda, in particolare, la corrispondenza dell’imprenditore o dell’esercente arti o professioni o del legale rappresentante, dichiarati dal contribuente, con i reali soggetti che utilizzano quella partita Iva; la corrispondenza dell’attività dichiarata con quella effettiva e la relativa liceità; la corrispondenza della sede di esercizio dichiarata con quella effettiva.
  • I riscontri ed i controlli: sono effettuati entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. I controlli possono essere ripetuti ogni qual volta si verifichino mutamenti significativi riguardanti gli elementi di rischio considerati, o si manifestino incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati dal titolare di partita Iva e quelli risultanti dalle fonti informative a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, dai controlli venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal DPR  633/72, l’Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. La cessazione della partita Iva comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico. La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento. Nel caso in cui venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal DPR 633/72, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’Ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita Iva nel sistema elettronico. L’esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.
  • Istanza di nuova inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie: il contribuente escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie può presentare all’Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata direttamente o mediante posta elettronica certificata. L’Ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l’emissione del provvedimento di esclusione. Restano salvi i casi in cui il soggetto debba essere nuovamente incluso nella banca dati degli operatori intracomunitari a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o per effetto dell’annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell’Ufficio.

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