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PER GLI INVESTIMENTI DI RICERCA E SVILUPPO OK AL CUMULO DEGLI INCENTIVI

Per gli investimenti di ricerca e sviluppo ok al cumulo degli incentivi

E’ possibile cumulare il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo con i contributi comunitari concessi per i medesimi investimenti

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Con la risoluzione n. 12/E del 25 gennaio in risposta a un interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile cumulare il  credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo con i contributi comunitari concessi per i medesimi investimenti.

La risoluzione fornisce chiarimenti sulla fruibilità dell’agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall’Unione Europea specificando, in particolare, le modalità di calcolo per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito.

L’esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili a entrambe le discipline agevolative: l’importo del credito d’imposta teoricamente spettante sommato con i contributi comunitari riferibili ai costi eleggibili al credito non deve risultare superiore ai costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione.
Ciò al fine di accertare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare.

In allegato il testo della risoluzione e del Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate.

Ti potrebbe interessare il foglio di calcolo

Calcolo Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (excel)

File excel per il calcolo del credito di imposta spettante per l’attività di ricerca e sviluppo (agevolazione in vigore fino al periodo di imposta 2020)

Allegati

Comunicato Stampa spese ricerca e sviluppo del 25 gennaio 2017
Risoluzione 12/E del 25 gennaio Spese Ricerca e sviluppo

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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