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LA NUOVA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI AVVOCATI AL VIA

1 minuto, Redazione , 14/10/2016

La nuova assicurazione obbligatoria per gli avvocati al via

C'è tempo fino all'11 ottobre 2017 per stipulare la nuova assicurazione obbligatoria per gli avvocati che andrà a coprire oltre alla responsabilità civile professionale anche gli infortuni

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2016 il Decreto del Ministero della giustizia del 22 settembre 2016, che qui alleghiamo, che detta le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.
Il decreto entrerà in vigore solo l’11 ottobre 2017, pertanto entro tale data gli avvocati dovranno stipulare l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale e contro gli infortuni, mentre le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

L'assicurazione dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attivita' professionale, dovrà coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno:

  • patrimoniale,
  • non patrimoniale,
  • indiretto,
  • permanente,
  • temporaneo,
  • futuro.

Dovrà coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave e la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
Il decreto introduce delle tutele anche per i familiari dell’avvocato, infatti, la polizza assicurativa dovrà prevedere “a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano di operare nel periodo di vigenza della polizza”.

Inoltre la nuova polizza deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche, a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. Tra i rischi assicurati deve essere incluso l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale. Le somme assicurate minime sono le seguenti: capitale caso morte: euro 100.000,00; capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00; diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.

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Allegato

Decreto del Ministero della Giustizia del 22/09/2016

Tag: PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE AVVOCATO LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

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