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ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE: MANCA ANCORA IL DECRETO

1 minuto, Redazione , 05/10/2016

Esecutività delle sentenze a favore del contribuente: manca ancora il decreto

Rimborso immediato per le sentenze favorevoli al contribuente: il MEF non ha ancora pubblicato il decreto attuativo lasciando l'esecutività della norma in stand by

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Con la riforma del contenzioso tributario (Dlgs 156/2015), è stato novellato l’art. 69 del D. Lgs 546/1992 per il quale le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, sono immediatamente esecutive. Tuttavia nel caso di pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Pertanto: le sentenze sono immediatamente esecutive, anche qualora non definitive, e se di importo minore di 10.000 euro non sono subordinate ad alcuna garanzia.

Il problema nasce dall'articolo 2 dello stesso decreto per il quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il contenuto della garanzia, la sua durata nonche' il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.”.

Tale decreto a distanza di quasi un anno dall'approvazione della riforma del contenzioso non è stato ancora emanato e l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2015 ha subordinato l’applicazione della norma al decreto MEF senza nessuna distinzione; la giuriprudenza inizia a farsi sentire dissentendo dalla interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che non sembra tenere conto neanche del limite dei 10.000 euro. Il Mef infatti deve regolamentare solo la prestazione di garanzia per gli importi superiori a questo ammontare, ma per i rimborsi di importo inferiori non c’è nessun ostacolo all’applicazione piena della norma, molto favorevole al contribuente.

In sostanza per l’Agenzia le nuove previsioni sull’immediata esecutività delle sentenze non sono ancora applicabili e fino all’emanazione del decreto da parte del Mef la sentenza diventa esecutiva solo dopo il passaggio in giudicato.

La CTP di Venezia con la sentenza 316/13/2016 depositata il 20 giugno 2016 ha sostenuto l’immediata esecutività del rimborso delle sentenze a favore del contribuente: leggi il commento alla sentenzaNon perdere l'abbonamento ai COMMENTI Giurisprudenza Fiscale e Lavoro: le più significative pronunce della Cassazione, della Corte Europea e dei tribunali di merito in materia  tributaria e giuslavoristica, spiegate e commentate da avvocati ed esperti di fama nazionale. 

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Commenti

Avv. Giovanni Cogoli - 12/10/2016

E' una triste realtà, passata in giudicato la sentenza con la quale l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite, ho dovuto convincere il cancelliere ad apporre la formula esecutiva, per lui era la prima volta...........

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