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ULTERIORI CHIARIMENTI SULL'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

1 minuto, Redazione , 27/06/2016

Ulteriori chiarimenti sull'agevolazione "prima casa"

Acquisto di prima casa nello stesso comune dove si possiede una prima casa acquistata senza agevolazioni: l'Agenzia nega l'agevolazione per il nuovo acquisto

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Con la Circolare 27/E l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti sui quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno per i 130 anni del catasto. In particolare, al punto 3 dedicato alle compravendite, viene trattato il tema dell’agevolazione prima casa.

La Legge di stabilità 2016 (L. 28/2015) al comma 55 dell’art. 1 ha esteso l’agevolazione ‘prima casa’ anche ai contribuenti già proprietari di un immobile acquistato con le agevolazioni, che intendono acquistare un nuovo immobile, alienando la casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Il quesito posto all’Agenzia riguardava un soggetto in possesso di una casa su cui non aveva fruito dell’agevolazione, ed intendeva comprarne un’altra nello stesso Comune vendendo quella preposseduta entro un anno dall’acquisto, fruendo così dei benefici “prima casa”.

È stato chiarito che l’acquisto di una abitazione sita in un Comune nel quale l’acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la ‘prima casa’, non beneficia di  agevolazioni, anche se l’acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l’immobile pre-posseduto.

Il motivo di questo diniego muove dal fatto che non verrebbe rispettata la condizione stabilita dalla lettera b) della Nota II-bis) del TUR che impone all’acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 IMU 2024 IMU 2024 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 REDDITI FONDIARI REDDITI FONDIARI

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Commenti

Miky - 27/06/2016

Non si capisce quale sia la differenza fra i due casi, neppure chi possiede la prima casa acquistata con le agevolazioni può fare quella dichiarazione. Se la notizia è redatta in modo corretto non ci resta che constatare, ancora una volta, che siamo proprio nelle mani di burocrati coi paraocchi, e quel che è peggio è che tutto ciò che questi signori dicono e scrivono diventa legge, anche quando è incongruente in modo lapalissiano, come in questo caso. Poveri noi !!!

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