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"PICCOLA MOBILITÀ" RECUPERO SGRAVI CONTRIBUTIVI

2 minuti, Redazione , 13/06/2016

"Piccola mobilità" recupero sgravi contributivi

Nel messaggio INPS 2554 le modalità per il recupero dei benefici contributivi L. 223/1991 precedentemente negati

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L’INPS, con Messaggio 08 giugno 2016, n. 2554 fornisce le istruzioni operative finalizzate al recupero dei benefici contributivi della “piccola mobilità” a seguito di quanto affermato dall’art. 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che ha disposto che "Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro".

Va ricordato in merito che dall’anno 2013 non sono state prorogate le norme che prevedevano, per i lavoratori oggetto di licenziamenti individuali, la possibilità della loro iscrizione nelle liste di mobilità, ai sensi della L. 236/93, nè le norme che regolavano gliincentivi inerenti al loro reimpiego, ovvero la così detta “Piccola Mobilità“.
A seguito di queste mancate proroghe, l’INPS, con circolare n. 150/2013, aveva ritenuto, in via cautelare,anticipata al 31/12/2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti di lavoro agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

Successivamente, la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha disposto che ai datori di lavoro che hanno assunto,fino al 31/12/2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/93, spettano gli sgravi contributivi L. 223/1991, nel limite massimo di € 35.550.000.

Con il nuovo documento di prassi l’INPS stabilisce in particolare che

a )i datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 che, non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del  messaggio (30 Settembre 2016);

b)i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31.12.2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta - completa della documentazione necessaria - alla sede Inps competente per territorio avvalendosi della funzionalità "Invio istanze on line" all’interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.

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Risposta Consulenza Giuridica del 13.05.2022 n. 5

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