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REDDITO AGRARIO ANCHE DA PASTA E SCIROPPI DI FRUTTA

Reddito agrario anche da pasta e sciroppi di frutta

Il nuovo elenco delle attività agricole connesse include anche la produzione di pasta e di sciroppi di frutta e la manipolazione di prodotti da silvicoltura

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015 che individua, aggiornandolo, l’elenco dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir. Il decreto riporta, infatti, in allegato, la nuova tabella che sostituisce la precedente approvata con il Dm 17 giugno 2011. Ogni due anni, infatti, un decreto del Mef, su proposta delle Politiche agricole e forestali, aggiorna la lista dei beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse e che, quindi, generano reddito agrario. Il nuovo elenco, oltre a confermare i beni presenti nel precedente elenco, accoglie anche: la produzione di paste alimentari fresche e secche; la produzione di sciroppi di frutta; la manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante. Il nuovo elenco è valido dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, cioè dal 2014.

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