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ACE, NOVITÀ DAL DECRETO COMPETITIVITÀ

1 minuto, Redazione , 07/07/2014

ACE, novità dal Decreto competitività

Tutti i soggetti che beneficiano dell'agevolazione possono fruire di un credito d'imposta per l'eccedenza di rendimento nozionale non utilizzata nel periodo d'imposta per incapienza del reddito

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Con il Decreto competitività (D.L. n. 91/2014) sono state introdotte alcune modifiche all'Ace, l'Aiuto alla Crescita Economica, una con riferimento alle società quotate, l'altra invece con riferimento a tutti i soggetti che beneficiano dell'agevolazione. Le imprese quotate in mercati regolamentati di Stati membri dell'UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo d'imposta in cui avviene l'ammissione in questi mercati e per i due successivi, hanno una maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quella esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente e quelli in corso in tali periodi d'imposta. L'agevolazione si applica alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del d.l. 91/2014) ed occorre la preventiva autorizzazione della Commissione UE. Tutti i soggetti che beneficiano dell'agevolazione (soggetti Irpef ed Ires), poi, possono fruire di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato nel periodo d'imposta per incapienza del reddito, al posto del riporto dell'eccedenza stessa nei periodi successivi. Il credito è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo, in diminuzione dell'IRAP dovuta in ciascun esercizio, ed è pari al 27,5% per l'Ires, mentre per l'Irpef è concesso sulla base delle varie aliquote per scaglioni di reddito. Questa possibilità è prevista a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (Unico 2015).

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