Con l’avvio del nuovo anno gli operatori del settore del gas naturale ed energia elettrica saranno tenuti a gestire una serie di nuovi adempimenti in ambito accise. Infatti, le novità apportate al TU delle Accise n. 504 del 1995 sono pienamente in vigore dal 1° gennaio 2026, con effetti estremamente impattanti per le imprese, non solo sul piano sostanziale, ma anche – e soprattutto – su quello procedurale ed organizzativo.
Come ormai noto, infatti, la riforma operata dal D.Lgs. 43/2025 ha interessato, in particolare, il gas naturale e l’energia elettrica, innovando aspetti cruciali quali l’accertamento, la liquidazione e il versamento dell’accisa nonché la qualificazione degli usi del gas naturale per l’applicazione dell’aliquote d’imposta.
In tale contesto, la disciplina prevista per l’energia elettrica si è allineata a quella già prevista per il gas naturale e dunque, per entrambi i settori d’imposta, il termine per il versamento dell’accisa è fissato alla fine di ciascun mese.
Anche gli adempimenti dichiarativi sono stati oggetto di revisione: la precedente dichiarazione annuale si scorpora in due dichiarazioni semestrali da presentare entro il mese di marzo e settembre di ciascun anno, mentre ulteriori novità, di seguito in rsegna, interessano anche i termini per la presentazione delle comunicazioni mensili e per l’aggiornamento della cauzione sul pagamento dell’accisa.
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1) Liquidazione dell’accisa
Il D.Lgs. 43/2025 ha disciplinato in maniera più mirata e dettagliata l’accertamento, la liquidazione e il versamento dell’accisa con l’introduzione dell’art. 26-ter, per quanto riguarda il gas naturale, e la riformulazione dell’art. 55 in merito all’energia elettrica.
Superato il precedente sistema, in vigore fino al 31 dicembre 2025, basato su di un meccanismo di acconto storico determinato in sede di dichiarazione di consumo annuale, i versamenti accisa sono ora correlati ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e ai quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio, nel mese solare precedente.
La nuova modalità di liquidazione dell’imposta richiede un impegno più significativo per gli operatori, tenuti a calcolare mensilmente la rata di acconto dell’accisa da versare che sarà accertata sulla base di una dichiarazione semestrale, redatta con modalità esclusivamente telematiche e recante gli elementi necessari ai fini della determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento:
- per il semestre gennaio - giugno, la dichiarazione è presentata entro il mese di settembre
- per il semestre luglio - dicembre, la dichiarazione è presentata entro il mese di marzo.
Il versamento dell’eventuale conguaglio, determinato in sede di dichiarazione semestrale, andrà versato entro la fine del mese in cui è stata presentata la dichiarazione medesima.
Qualora, invece, risulti un conguaglio a credito, le somme versate in eccedenza rispetto all’ammontare dovuto potranno essere detratte dai successivi versamenti di accisa fino a completo esaurimento oppure può essere richiesto a rimborso entro il termine di decadenza biennale stabilito dall’art. 14 del TUA.
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2) Versamento rata per il mese di gennaio
Il passaggio al nuovo sistema, comporta che alcuni adempimenti afferenti al sistema impositivo vigente fino al 31 dicembre 2025 si sovrappongono a quelli connessi alle nuove disposizioni.
Al riguardo, l’art. 6 del D.Lgs n. 43/2025 ha dettato le disposizioni transitorie relative alla fase di passaggio da un sistema all’altro.
Nel dettaglio, la rata d’acconto relativa al mese di gennaio, deve avere l’importo corrispondente alla rata relativa al mese di dicembre 2025 e deve essere versata con le modalità prescritte dall’art. 26-ter e dall’art. 55 del TUA, ossia entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di dichiarazione relativa al primo semestre 2026, laddove l’importo versato risulti superiore al debito d’imposta.
In base a quanto disposto dalle disposizioni revisionate, la rata accise relativa al mese di gennaio 2026 andrà versata, secondo le nuove modalità, ossia entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
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3) Termini e modalità di presentazione della dichiarazione accise 2025
La dichiarazione relativa all’anno 2025 deve essere presentata, con le stesse modalità e nella formulazione vigente per il 2025, entro la fine del mese di marzo 2026. L’eventuale versamento di conguaglio dovrà essere effettuato entro lo stesso termine, ossia entro il 31 marzo, sia per il gas naturale che per l’energia elettrica (in quest’ultimo caso, la previgente scadenza era fissata al 16 del mese).
Invece, l’importo dell’eventuale conguaglio a credito emergente dalla dichiarazione per l’anno 2025, potrà essere utilizzato per il pagamento delle rate mensili in scadenza successivamente alla presentazione della dichiarazione, oppure, potrà essere chiesto a rimborso ai sensi del sopracitato art. 14 TUA.
Si precisa che, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha già reso disponibili i tracciati e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione per l’anno 2025. Inoltre, è disponibile, dal 31 ottobre scorso, in ambiente di test il servizio digitale che consente l’invio in modalità telematica delle dichiarazioni. L’ambiente di esercizio per l’invio delle dichiarazioni debitamente sottoscritte è, invece, disponibile dal 1° gennaio.
Tra le novità indicate, si cita quella relativa alla compilazione dei ratei di accisa per il 2026: in virtù della riforma che porta al superamento del sistema delle rate d’acconto finora applicato, nella dichiarazione non dovranno più essere compilati i dati relativi ai ratei d’acconto mensili per tutti i 12 mesi dell’anno, ma solo quelli relativi al mese di gennaio 2026.
Per quanto riguarda la dichiarazione relativa al primo semestre 2026, si anticipa che, la Circolare n. 32 del 2 dicembre 2025 delle dogane, precisa che l’Agenzia provvederà a rendere i relativi tracciati disponibili in tempo utile a consentire agli operatori del settore lo svolgimento delle opportune attività di sperimentazione.
4) Trasmissione delle comunicazioni mensili
I soggetti che svolgono attività di vettoriamento e distribuzione di gas naturale o energia elettrica devono comunicare, all’autorità doganale, i quantitativi di prodotto trasportati e venduti.
Tali comunicazioni devono essere trasmesse entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento, come previsto dalla Determinazioni Direttoriali prot. n. 476905/RU e 476906/RU del 22 dicembre 2020.
Al riguardo, il termine per l’invio delle comunicazioni mensili per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale per distributori e venditori, afferenti al mese di novembre e dicembre 2025 resta fissato rispettivamente per il primo giorno del mese di febbraio e marzo (nel caso di specie, il 2 febbraio e 2 marzo p.v.).
Per quanto riguarda le comunicazioni trasmesse dai venditori, l’art. 26-ter, co. 11 e l’art. 55, co. 13, come formulati dal D.Lgs. n. 43/2025, stabiliscono, invece, che dette comunicazioni, a partire dal 1° gennaio 2026, devono essere trasmesse entro la fine del mese solare successivo a quello a cui fanno riferimento.
Ne deriva una sovrapposizione temporale degli adempimenti, poiché, le comunicazioni mensili per venditori nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale afferenti al mese di gennaio 2026 dovranno essere trasmesse entro la fine del mese di febbraio, termine prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo che coincide con il 2 marzo 2026, salvo eventuali specifici chiarimenti da parte dell’autorità doganale.
Per quanto riguarda le comunicazioni previste dall’art. 12, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124/2019, non sono state introdotte modifiche: anche dopo il 1° gennaio 2026, i distributori dovranno continuare a trasmetterle entro il primo giorno del terzo mese successivo al periodo di riferimento.
Resta ferma la necessità di riportare nelle comunicazioni mensili e nelle dichiarazioni semestrali relative ai consumi fatturati a partire dal 1° gennaio 2026 le nuove destinazioni d’uso per il gas naturale: usi domestici e usi non domestici.
5) Novità per l’adeguamento della cauzione
Il Legislatore ha introdotto un nuovo approccio in materia di cauzione per il pagamento dell’accisa attribuendo ai soggetti obbligati la responsabilità di svolgere tutte le attività necessarie a garantire la costante adeguatezza dell’importo prestato.
La cauzione è condizione indispensabile sia per il rilascio delle autorizzazioni e licenze previste dagli artt. 26-bis e 53-bis, sia per l’esercizio delle relative attività da parte dei soggetti obbligati.
A seguito della riforma accise, tali soggetti vengono chiamati ad un costante monitoraggio dell’entità della cauzione versata al fine di dar corso alle necessarie attività di aggiornamento della medesima, nel
rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalle disposizioni di riferimento.
Nel dettaglio, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 43/2025, l’importo della cauzione da versare al momento della denuncia di attività è stato aumentato. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2026 la cauzione dovrà essere prestata in misura pari al 15% dell’accisa annua, determinata sulla base dei dati dichiarati dagli soggetti obbligati nella denuncia e di quelli eventualmente disponibili presso le dogane.
Al riguardo, le nuove disposizioni stabiliscono un meccanismo di adeguamento periodico della cauzione, finalizzato a garantire una maggiore correlazione tra l’importo della garanzia prestata e il reale debito d’imposta del soggetto obbligato.
È richiesto che l’importo versato a titolo di cauzione venga adeguato trimestralmente e, in particolare, entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento, in modo da essere non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti.
Tuttavia, si precisa che è richiesto alcun adeguamento se l’aumento della cauzione è inferiore al 10% dell'importo della cauzione prestata. Per quanto riguarda le conseguenze connesse all’eventuale omesso adeguamento della cauzione nei termini di legge, ai sensi dell’art. 64, comma 2, tale inadempimento comporta la revoca dell’autorizzazione o della licenza rilasciate.
In generale, tale misura rafforza la tutela dell’Erario, riducendo il rischio che la cauzione prestata sia insufficiente a coprire il debito d’imposta, soprattutto in presenza di significative variazioni nei volumi di attività o nei livelli di accisa dovuta.
Risulta quindi fondamentale per i soggetti obbligati monitorare costantemente i propri dati in materia di accise e procedere tempestivamente agli eventuali adeguamenti richiesti dalla normativa.