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TRIBUTI SPECIALI, IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Tributi speciali, il presupposto impositivo

Le Entrate intervengono sull'applicabilità dei tributi speciali alle annotazioni di avvenuta registrazione da parte degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria

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Con la Risoluzione n. 60/E del 26 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblica la propria interpretazione del D.P.R. n. 648/1972, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcuni Uffici Territoriali in tema di applicazione dei tributi speciali in caso di registrazione di atti, presentati in originale o in copia autentica, in particolare pubblicazione di testamenti e contratti di cottimo fiduciario. Le Entrate sottolineano che, in base alla relazione ministeriale che accompagna il D.P.R. n. 648/1972, i “tributi speciali” sono destinati “a compensare a particolari prestazioni a richiesta e nell’esclusivo interesse di altri Enti e di privati, rese dal personale” ovvero sono destinati alla copertura dei costi sostenuti. Il presupposto del tributo è rappresentato dall'esercizio di una attività del personale degli Uffici che sia svolta unicamente nell'interesse della parte terza e su iniziativa di essa.

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