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COMPRAVENDITA DI IMMOBILE PRIVO DI RENDITA CATASTALE, SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Compravendita di immobile privo di rendita catastale, sentenza della Cassazione

L’eventuale maggiore imposta di registro può essere riscossa dall’Agenzia con il solo avviso di liquidazione, senza necessità di notificare previamente un avviso di accertamento

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19126 del 6 novembre, ha affrontato il tema delle compravendite di immobili privi di rendita catastale. Le parti della compravendita di un immobile privo di rendita catastale possono dichiarare, nell’atto di acquisto, di volersi avvalere della valutazione automatica, richiedendo contestualmente l’assegnazione della rendita. Se, dopo l’attribuzione della rendita, il valore dichiarato risulta inferiore a quello determinabile secondo il criterio automatico, l’Agenzia deve riscuotere la maggiore imposta di registro emettendo avviso di liquidazione nel termine di decadenza triennale, senza che sia necessaria la preventiva notifica di un avviso di accertamento.

Tag: IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2025 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2025

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