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L’AGENZIA NEGA LA DETRAZIONE 36% SE IL BONIFICO È INCOMPLETO

L’Agenzia nega la detrazione 36% se il bonifico è incompleto

Per avere diritto alla detrazione del 36% per le ristrutturazioni riferimenti normativi e partita IVA del beneficiario vanno necessariamente indicati nel bonifico

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Nella risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, in risposta all’interpello di un contribuente che aveva eseguito un bonifico bancario incompleto di alcuni dati. L'Agenzia ha chiarito che con dati incompleti gli istituti bancari o postali non possono operare la ritenuta del 4% prevista dalla normativa per cui il contribuente non ha diritto alla detrazione. Si deve fare molta attenzione quindi nel predisporre il bonifico ad indicare causale, codice fiscale o partita iva di el beneficiario e riferimenti normativi. Si specifica comunque che per non perdere la detrazione del 36% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi del 2012, da presentare nell'anno 2013, Unico 2013 o modello 730/2013 è possibile , in caso di errori o omissioni,  ripetere il pagamento con un nuovo bonifico completo di tutti i dati. Le parti potranno concordare in autonomia le modalità di restituzione del primo pagamento effettuato.

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2025 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2025 IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI

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