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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: LA VENDITA DELLA SECONDA PERTINENZA CON L’IVA AL 10%

Agevolazione prima casa: la vendita della seconda pertinenza con l’Iva al 10%

Alla cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, è corretto applicare l’Iva al 10%

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Con la Risoluzione n. 95/E del 5 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alla cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, al cui servizio è già posto un’altra pertinenza della medesima categoria catastale. In particolare, si precisa che la seconda pertinenza deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa; pertanto, la relativa cessione in regime di imponibilità IVA comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 %.

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Angelo Saitta - 10/10/2010

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 05/10/2010, n. 94/E ha stabilito che alla vendita di un secondo garage di pertinenza di una prima casa è corretto applicare l’Iva al 10% prevista per le cessioni di fabbricati a uso abitativo. Non si può invece, accedere all’aliquota ridotta del 4%, riservata all’acquisto della prima casa e ai trasferimenti di proprietà riguardanti una sola pertinenza, e nemmeno a quella ordinaria del 20% a cui sono normalmente sottoposti gli immobili strumentali per natura. Il dubbio era se applicare all’operazione in esame, con oggetto un’autorimessa (categoria catastale C6), l’aliquota ordinaria del 20% prevista, in via generale, in caso di cessione di beni strumentali per natura, oppure quella del 10% riservata alle vendite di immobili abitativi, parcheggi realizzati in base alla legge Tognoli e fabbricati ristrutturati e ceduti dalla stessa impresa che ha svolto i lavori. L’Agenzia delle Entrate ribadisce, quanto già chiarito sull’argomento con la circolare 12/2007 e la risoluzione 139/2007, ossia che il pertinenza può essere considerato una estensione del bene principale, assumendone la stessa natura. Nel caso il garage viene attratto dall’appartamento e acquisisce la classificazione di immobile a uso abitativo, di conseguenza, la sua cessione sconta l’Iva al 10 per cento.

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