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SOSPENSIONE VERSAMENTI PER I CAMPI FLEGREI: DL 65 2025

Sospensione versamenti per i Campi Flegrei: dl 65 2025

Il testo del decreto 65 2025 GU con l'ampliamento delle misure per la ricostruzione per le regioni alluvionate (Emilia, Marche, Toscana) e interventi anche per i Campi Flegrei

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 65 del 07/05/2025
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto-Legge 65/2025  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2025, è stato adottato dal Governo per fronteggiare con urgenza le gravi conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito, a più riprese, i territori dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel 2023 e nel 2024, nonché per contrastare gli effetti della crisi bradisismica in corso nell’area dei Campi Flegrei. 

Il provvedimento integra e amplia le normative precedenti sulla ricostruzione e la gestione dell’emergenza, prevedendo un assetto più snello e rafforzato della governance commissariale, nuove risorse per le opere pubbliche e private e piani speciali di intervento per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.

Prevede inoltre una sospensione fiscale e contributiva per i soggetti con sede nell'area dei Campi Flegrei , relativamente agli adempimenti   dal 15 marzo al 31 agosto 2025.


1) Le principali misure del DL 65 2025

Tra le disposizioni principali si segnalano:

  • l’estensione dell’ambito territoriale e temporale delle misure già previste dal DL 61/2023 anche agli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2024  nei territori delle Marche, Emilia Romagna e Toscana (art. 1);
  • il rafforzamento della struttura commissariale e l’introduzione di procedure semplificate per la ricostruzione privata e pubblica (artt. 2-8);
  • l’istituzione di un programma straordinario di interventi contro il dissesto idrogeologico con un fondo dedicato da 1 miliardo di euro per il periodo 2027-2038 (art. 9);
  • misure fiscali e contributive straordinarie a sostegno dei soggetti colpiti dal fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei,(art 11) (vedi in dettaglio nel paragrafo successivo)
  • misure specifiche per il comparto agricolo e il lavoro (art. 9, comma 2), e per la riparazione delle abitazioni danneggiate (artt. 12-13).

Si ricorda che per quanto riguarda l'ambito fiscale e contributivo il DL 61 2023 aveva introdotto  diverse misure  tra cui 

  • Sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi dal 1° maggio al 31 agosto 2023, 
  •  I'istituzione del Fondo per la ricostruzione
  •  la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione,
  •  Misure per il lavoro e il settore agricolo
  • Sospensione dei termini processuali e amministrativi  dal 1° maggio al 31 agosto 2023
  •  Interventi per la ricostruzione pubblica e privata.

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2) Sospensione dei versamenti per i Campi Flegrei – Articolo 11

Come detto l’articolo 11 introduce una serie di misure fiscali e contributive straordinarie a sostegno dei soggetti colpiti dal fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei, con riferimento specifico agli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025. Le disposizioni si applicano a residenti e imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano sede in immobili dichiarati inagibili o per i quali è stato richiesto e poi disposto lo sgombero da parte delle autorità competenti.

Sarà un decreto del Ministro per la protezione civile, su proposta della Regione Campania e sentiti i Comuni, a individuare in dettaglio,  entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge, l’elenco dei soggetti beneficiari In particolare, per questi soggetti vengono previste:

  • la sospensione dei termini dei versamenti tributari (escluse accise e dazi doganali), contributivi e assicurativi dal 13 marzo al 31 agosto 2025;
  • la sospensione delle ritenute alla fonte e delle trattenute sulle addizionali comunali e regionali IRPEF operate dai sostituti d’imposta;
  • la sospensione degli obblighi di pagamento relativi a cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali e atti della riscossione, anche per soggetti privati o enti locali;
  • la proroga dei versamenti sospesi al 10 dicembre 2025, senza sanzioni o interessi;
  • la sospensione degli adempimenti nei rapporti di lavoro e verso le amministrazioni pubbliche, inclusi consulenti e CAF, fatta eccezione per gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 9-bis del DL 510/1996;
  • la sospensione dei pagamenti di mutui e finanziamenti per immobili residenziali e strumentali all’attività economica danneggiati o sgomberati.

 Il provvedimento si applica in deroga alle normative generali in materia tributaria e di riscossione, a conferma della straordinarietà dell’emergenza in atto.

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Decreto Legge 65 del 7.5.2025 alluvioni campi flegrei
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