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SUCCESSIONI E DONAZIONI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE NOVITÀ 2025

Successioni e donazioni: i chiarimenti dell'Agenzia sulle novità 2025

Autoliquidazione dell’imposta, svincolo per gli under 26, sanzioni ridotte e semplificazioni introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 in attuazione della delega di Riforma fiscale

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 3 del 16/04/2025
Fonte: Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, ha illustrato le principali novità introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, in attuazione della legge delega n. 111/2023.

Le nuove disposizioni puntano a semplificare gli adempimenti, potenziare i servizi telematici e introdurre un sistema di autoliquidazione per rendere più efficiente la gestione dell’imposta. Le modifiche si applicano a:

  • successioni aperte dal 1° gennaio 2025;
  • atti a titolo gratuito stipulati dalla stessa data;
  • richieste di servizi catastali e ipotecari presentate dal 1° gennaio 2025.

brevemente una sintesi delle principali novità previste.

1) Successione e donazione: autoliquidazione dell’imposta

Dal 1° gennaio 2025 l’imposta sulle successioni non sarà più liquidata dagli uffici, ma dovrà essere calcolata e versata direttamente dai contribuenti in base alla dichiarazione di successione.

Il versamento va effettuato entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, utilizzando il codice tributo “1539” tramite F24. 

È prevista la possibilità di rateizzare l’importo (minimo 20% subito e fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a 20.000 euro).

Resta fermo che, qualora nella dichiarazione di successione (nonché nella dichiarazione sostitutiva o integrativa) siano indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari e catastali. In merito a dette tasse, si segnala che con la risoluzione n. 2/E del 2025 è stato ridenominato il relativo codice tributo: “1532”, “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”.

Se l’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato la dichiarazione di successione, accerta che l’imposta calcolata è troppo bassa, può richiedere il pagamento della differenza. In questo caso, entro due anni dalla presentazione della dichiarazione, l’ufficio invia un avviso di liquidazione, indicando le correzioni effettuate. 

Il soggetto che riceve l’avviso ha 60 giorni di tempo per pagare

  • la maggiore imposta liquidata (a integrazione di quella già versata); 
  • una sanzione amministrativa; 
  • gli interessi, calcolati a partire dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata. 

Per effettuare il pagamento, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo nel modello F24: 

  • “A139” per la sanzione;
  •  “A152” per gli interessi.

2) Successione e donazione: aliquote e franchigia

Le aliquote e le franchigie sono state formalmente inserite nel Testo Unico

  • 4% per coniuge e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 €; 
  • 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 €; 
  • 6% per altri parenti fino al 4° grado; 
  • 8% per gli altri soggetti; 
  • 1.500.000 € di franchigia per persone con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3).

3) Successione e donazione: novità per gli under 26

Le banche devono autorizzare lo svincolo delle attività cadute in successione, anche prima della presentazione della dichiarazione, se il richiedente è l’unico erede e ha meno di 26 anni.

Detta possibilità è consentita:

  • laddove l’asse ereditario comprenda beni immobili, a prescindere dalla categoria catastale degli stessi;
  • nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo. In proposito, si precisa che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle anzidette imposte, non potendo estendersi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi non espressamente richiamati dalla norma di cui trattasi, quali l’imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali.

Viene demandato a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative della presente disposizione.

4) Successione e donazione: debiti deducibili

Sono deducibili solo i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi se impiegati per: 

  • acquisto di beni soggetti a imposta; 
  • estinzione di debiti con data certa anteriore; 
  • spese mediche o di mantenimento (entro limiti mensili: 516 € per il defunto e 258 € per ogni familiare a carico).

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Allegato

Circolare AdE 3 del 16.04.2025
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