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ESONERO CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI: IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO

5 minuti, 10/05/2021

Esonero contributi lavoratori autonomi: il testo del decreto attuativo

Pubblichiamo il testo del decreto sull'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, in attesa di essere pubblicato in GU

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 11/05/2021
Ascolta la versione audio dell'articolo

Ecco il testo del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativo all'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, che:

  • abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro 
  • e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Il provvedimento è ora all’esame della Corte dei conti ed è atteso poi in Gazzetta ufficiale.

Scarica il testo del decreto

Il testo è composto da 6 articoli:

  1. Soggetti destinatari e misura dell'esonero
  2. Criteri e modalità per la concessione de/l'esonero in favore dei lavoratori autonomi e professionistiiscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
  3. Criteri e modalità per la concessione de/l'esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
  4. Criteri e modalità per la concessione dell'esonero in favore dei lavoratori autonomi e deicollaboratori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza
  5. Conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economianell'attua/e emergenza del COV/D-19
  6. Clausola di invarianza finanziaria

I soggetti interessati

Ricordiamo che l'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 2.500 milioni di euro, è destinato a finanziare l'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alle seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali:

  • lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e lavoratori iscritti alla Gestione separata. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021;
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

Requisiti richiesti

  • devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
  • devono aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro. Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali autonome dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o Il della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero . Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell'articolo2135, terzo comma, del codice civile.

Ai fini del riconoscimento dell'esonero, i soggetti di cui sopra, per il periodo oggetto di esonero devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  2. non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Per approfondire leggi l'articolo "Esonero contributi professionisti e autonomi: limite a 3000 euro annui"

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