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DURC NEGATIVO: PERDITA BENEFICI ANCHE PER ERRORI MINIMI

DURC negativo: perdita benefici anche per errori minimi

La Cassazione chiarisce se il termine assegnato dall’INPS per la regolarizzazione debba considerarsi ordinatorio o se, decorso inutilmente, comporti la decadenza dalle agevolazioni

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Con l’ordinanza n. 2906 del 9 febbraio 2026  la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene su un tema di grande interesse per datori di lavoro e consulenti: gli effetti del DURC negativo sulle agevolazioni contributive e la rilevanza del termine di 15 giorni per la regolarizzazione.

La decisione affronta il rapporto tra regolarità contributiva e benefici normativi e contributivi, alla luce dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015. In particolare, viene chiarito se il termine assegnato dall’INPS per la regolarizzazione debba considerarsi ordinatorio o se, decorso inutilmente, produca effetti preclusivi ai fini del mantenimento delle agevolazioni.

La vicenda trae origine da un errore nella denuncia contributiva UniEmens dal quale emergeva un saldo negativo tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’INPS. di importo contenuto

L’Istituto previdenziale inviava una prima nota di rettifica e successivamente un ulteriore invito a regolarizzare la posizione. Il datore di lavoro provvedeva al pagamento solo dopo la notifica di un avviso di addebito, e comunque oltre il termine indicato negli inviti alla regolarizzazione.

L’oggetto del contendere non riguardava l’importo contributivo in sé, ma il successivo recupero dei benefici contributivi di cui l’azienda aveva fruito. L’INPS, infatti, aveva emesso un DURC interno negativo a seguito della mancata regolarizzazione nei termini, con conseguente decadenza dalle agevolazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Il datore di lavoro sosteneva che il termine di 15 giorni previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 per la regolarizzazione non avesse natura perentoria e che, pertanto, il pagamento tardivo avrebbe dovuto essere considerato idoneo a ripristinare la regolarità contributiva. Veniva inoltre richiamato il principio di buona fede e correttezza, nonché la previsione secondo cui scostamenti di lieve entità non osterebbero al rilascio del DURC.

La Corte d’Appello ha ritenuto invece  che la questione non riguardasse la natura perentoria del termine, bensì gli effetti del mancato rispetto del procedimento di regolarizzazione, che aveva condotto legittimamente all’emissione di un DURC negativo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

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Vedi anche:


1) La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la legittimità dell’operato dell’INPS.

In primo luogo, la Suprema Corte ribadisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del Documento unico di regolarità contributiva, come stabilito dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. 

Le modalità di verifica della regolarità sono disciplinate dal D.M. 30 gennaio 2015, attuativo della legge.

L’art. 4 del decreto ministeriale prevede che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale invii un invito a regolarizzare, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Secondo la Corte, tale procedimento ha natura eccezionale e costituisce l’unico strumento attraverso cui l’irregolarità può perdere la propria efficacia ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni.

Una volta avviato il procedimento di invito alla regolarizzazione, la sanatoria deve avvenire nei tempi e nei modi previsti dal decreto. 

Il pagamento effettuato oltre il termine non è idoneo a impedire gli effetti del DURC negativo già maturati.

La Corte esclude che possa assumere rilievo la modesta entità dell’importo non versato. La regolarità contributiva rappresenta infatti un requisito oggettivo e formale per l’accesso e il mantenimento dei benefici. L’eventuale proporzionalità tra entità dell’irregolarità e conseguenze non può essere valutata al di fuori del procedimento tipizzato dal decreto ministeriale.




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