Tools

Quadro RW 2024 (Foglio Excel)

139,90€ + IVA

IN SCONTO 149,00

E Book

Come leggere la busta paga (eBook)

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90

E Book

La pensione ai superstiti

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90
HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

RIMBORSI ACCELERATI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE PER EFFETTO DI SENTENZE NEI GIUDIZI TRIBUTARI

2 minuti, 01/10/2010

Rimborsi accelerati a favore del contribuente per effetto di sentenze nei giudizi tributari

I rimborsi derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria dovranno essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo, così viene ribadito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 1/10/2010 n. 49/E

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 49 del 01/10/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
I rimborsi derivanti da sentenze emesse da giudici tributari, che hanno accolto le ragioni dei contribuenti, saranno più rapidi e seguiranno una procedura prioritaria rispetto a quella ordinaria, così viene chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 1° ottobre 2010 n.49/E.

Con la presente circolare si intende riproporre all’attenzione degli Uffici le disposizioni disciplinanti l’esecuzione delle sentenze che dispongono, anche indirettamente, l’erogazione di un rimborso a favore del contribuente.
In via preliminare si osserva che le menzionate norme riconoscono alle sentenze in esame un trattamento differenziato in ragione del tipo di controversia oggetto di decisione.

La differenza emerge nettamente dall’esame comparato degli articoli 68, comma 2, e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

L'articolo 68, comma 2 prevede che: “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Il trascritto comma trova applicazione con riguardo a controversie relative ad:
  • avvisi di accertamento;
  • avvisi di liquidazione (in particolare, per imposta di registro ed altri tributi indiretti diversi dall’IVA);
  • provvedimenti che irrogano le sanzioni;
  • iscrizioni a ruolo (in particolare, conseguenti ad attività di liquidazione ex articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ed articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché a controllo formale ex articolo 36-ter del DPR 600 del 1973).
Di contro, l’articolo 69 prevede che: “Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2”.
La disposizione appena trascritta riguarda esclusivamente le controversie in tema di opposizione alla restituzione di somme pagate spontaneamente e consente ai contribuenti di mettere in esecuzione le sentenze che condannano l’amministrazione al pagamento delle predette somme soltanto se le stesse si siano rese definitive.
Il disposto del richiamato articolo 69, in sintesi, si applica esclusivamente con riguardo ai giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili.

Tanto i rimborsi da effettuare ai sensi dell’articolo 68, comma 2, che quelli spettanti ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto derivanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, dovranno essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo.

Indice della Circolare:
  1. Premessa
  2. Rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992
    2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi
    2.2 Decisioni delle Commissioni tributarie regionali e della Commissione tributaria centrale
  3. Rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. n. 546 del 1992

Tag: RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

Allegato

Circolare del 1/10/2010 n. 49
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 12/04/2024 Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Nuovo Processo Telematico: implementate le funzionalità sul sito della Giustizia

Implementate le funzionalità del sito della Giustizia per gli istituti entrati in vigore dal 2024 nel Nuovo Processo Telematico

I mezzi di prova ammessi e quelli esclusi dopo la riforma della giustizia tributaria

La prova nel processo tributario dopo la legge n. 130/2022. Prova documentale, relazione e consulenze tecniche d'ufficio. Quali sono i mezzi di prova ammessi ed esclusi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.