Viene pubblicata sulla GU n 46 del 25 febbraio la Legge n 24/2026 in vigore dal 26 febbraio con le regole per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'italia.
Scopo delle norme è assicurare:
- la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità;
- lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio;
- la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali;
- l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunita';
- la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati;
- lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano;
- il dialogo interculturale e interreligioso;
- la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Ti potrebbero interessare gli ebook :
1) Cammini d'Italia 2026: la banca dati e la cabina di regia
La legge prevede che al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4
a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
d) i cammini riconosciuti dalle citta' metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità ella presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.
Ti potrebbero interessare gli ebook :
2) Cammini d'italia: 1 milione l'anno per la promozione
La cabina di regia in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, indicando le priorita' degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.
Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.
All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.
Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
3) Cammini religiosi: che cosa sono
Ricordiamo che gà dal 2023 è stato istituito il fonod dei cammini religiosi.
Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e sostenibile.
Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali percorsi in occasione del Giubileo 2025.
A tal fine viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo nella pagina dei cammini Religiosi il DD del 22 marzo 2023 con “Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234” in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”
Il Fondo per i cammini religiosi è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 con lo scopo di:
- promuovere una importante componente dell’offerta turistica italiana,
- recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità dei tracciati.
Con la Legge di Bilancio 2023 sono state previste novità per il Fondo Cammini religiosi In particolare, si rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022.
Ricordiamo che le disposizione attuative del fondo in oggetto sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a:
a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”;
b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.
Leggi qui per tutti gli altri dettagli.