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CAMMINI D'ITALIA 2026: TUTTE LE REGOLE PER PROMUOVERLI

Cammini d'Italia 2026: tutte le regole per promuoverli

La legge n 24 del 2026 contiene tutte le regole per i cammini d'Italia volti a favorire la fruizione di un turismo lento e sostenibile nel territorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Viene pubblicata sulla GU n 46 del 25 febbraio la Legge n 24/2026 in vigore dal 26 febbraio con le regole per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'italia.

Scopo delle norme è assicurare:

  • la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di  qualità dell'accoglienza  e  di accessibilità per  le persone  con  disabilità o  con   ridotta mobilità;
  • lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; 
  • la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici  nazionali e   internazionali;   
  • l'incentivazione delle attività connesse alle  tradizioni dei  territori  interessati  e all'evoluzione  della lingua italiana nella storia  dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e  delle  comunita'; 
  • la valorizzazione dei monumenti e  dei siti di interesse  storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori  attraversati;  
  • lo  studio  degli aspetti   storici,   culturali,   religiosi,  sociali, ambientali, paesaggistici  ed  enogastronomici  che  li  connotano; 
  • il  dialogo interculturale e  interreligioso;  
  • la tutela  dell'ambiente  e  del paesaggio. 

1) Cammini d'Italia 2026: la banca dati e la cabina di regia

La legge prevede che al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela  e  la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la  banca  dati  dei  cammini  d'Italia che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
Sono inseriti nella banca  dati,  qualora  conformi  ai  criteri individuati dal decreto di cui al comma 4

a)  i  tratti  presenti  sul  territorio  italiano  dei   cammini riconosciuti  quali  itinerari  culturali   europei   dal   Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato  dei  Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e  le  loro dirette  confluenze  viarie  di  riconosciuto  interesse turistico, culturale, locale o regionale;

b) i cammini interregionali  che  interessano  il  territorio  di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da  una  regione o  da una  provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

d) i cammini riconosciuti dalle citta' metropolitane  e  da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

Al fine di agevolare  il  conseguimento  delle  finalità ella presente legge, favorendo il coordinamento delle  politiche  e  degli interventi che le amministrazioni  interessate  devono  attuare,  con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il  Ministro  della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della presente legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita,  presso  il  Ministero del turismo, la cabina di regia  nazionale  per  lo  sviluppo  e  la promozione dei cammini d'Italia.

2) Cammini d'italia: 1 milione l'anno per la promozione

La cabina  di regia in  attuazione  dell'articolo  3,  comma  2, lettera c), sentito il tavolo  permanente,  predispone  il  programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei  cammini  d'Italia,  indicando   le   priorita'   degli interventi e definendo la  strategia  unitaria  di  promozione  e  di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

Gli interventi inseriti  nel  programma  sono  realizzati  dalle amministrazioni centrali, regionali o locali  secondo  le  rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.
All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.

Al fine di promuovere  i  cammini  inseriti  nella  banca  dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo  sviluppo  di  un  turismo lento,  sostenibile  e  diffuso  sul  territorio,  il  Ministero  del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne  di promozione a livello nazionale e internazionale.
Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8. 

3) Cammini religiosi: che cosa sono

Ricordiamo che gà dal 2023 è stato istituito il fonod dei cammini religiosi.

Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e sostenibile.

Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali percorsi in occasione del Giubileo 2025.

A tal fine viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo nella pagina dei cammini Religiosi il DD del 22 marzo 2023 con “Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234” in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.” 

Il Fondo per i cammini religiosi è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 con lo scopo di:

  • promuovere una importante componente dell’offerta turistica italiana,
  • recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità dei tracciati.

Con la Legge di Bilancio 2023 sono state  previste novità per il Fondo Cammini religiosi In particolare, si rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022.

Ricordiamo che le disposizione attuative del fondo in oggetto sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a: 

a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”; 

b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.

Leggi qui per tutti gli altri dettagli.

Fonte immagine: Chat GPT

Allegato

Legge n 24-2026 cammini d'Italia
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