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RITENUTE PROVVIGIONI AGENZIE DI VIAGGIO: RINVIO AL 1° MAGGIO

Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio

La ritenuta sulle provvigioni pagate per le agenzie di viaggio rinviata. Il MEF annuncia il provvedimento che farà slittare il nuovo adempimento

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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, dal 1° marzo, una novità per le agenzie di viaggio.

In particolare, diventa obbligatoria la ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggi e tour operator. 

L’art.25-bis Dpr 600/73 prevedeva la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, ad eccezioni delle agenzie di viaggio fino a prima della recente novità che ora slitta al 1° maggio, si attende il provvedimento annunciato dal Ministero.

1) Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio

Dal 1° marzo sarebbe dovuta debuttare la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo e invece una nota del MEF comunica il rinvio, riepiloghiamo le regole previste dalla norma della legge di bilancio e vediamo il comunicato del MEF.

La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

La legge di bilancio 2026 con i commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 e ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio, tale termine ora slitterà ad opera di un prossimo provvedimento annunciato dal MEF.

La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:

è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione; è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.

Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.

E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.

Attenzione, il MEF con una nota del 27 febbraio ha comunicato che relativamente alle ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio vi sarà il differimento al 1° maggio 2026.
Un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta.

Fonte immagine: Foto di congerdesign da Pixabay
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